Come deve comportarsi il mondo della scuola nel trattamento dei dati nell’ambito dell’emergenza coronavirus? Lo spiega il Garante della Privacy con delle FAQ, le risposte alle domande frequenti. In primis, ha spiegato che non è necessario acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per procedere con la didattica a distanza. Le scuole possono trattare i dati nell’ambito delle proprie finalità istituzionali senza «chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati». Questo anche in relazione alla didattica a distanza, che è stata attivata a causa della sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado. Il Garante della Privacy specifica inoltre che «il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro». Invece le scuole sono tenute a informare gli interessati in merito al trattamento dei dati personali nelle attività di didattica a distanza. Devono assicurare la trasparenza informando sui tipi di dati e le modalità di trattamento degli stessi, specificando che le finalità perseguite riguardano solo l’erogazione della didattica a distanza.
SCUOLE E CORONAVIRUS, FAQ TRATTAMENTO DATI
Il Garante della Privacy nelle FAQ sul trattamento dei dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza coronavirus precisa che la scuola non può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti degli studenti risultati positivi al Covid-19. Spetta invece alle autorità sanitarie informare i contatti stretti della persona risultata positiva per attivare le misure di profilassi. Le scuole devono fornire solo alle istituzioni competenti le informazioni necessarie affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato e attivare le misure di sanificazione. Le scuole possono ovviamente svolgere riunioni di docenti in video conferenza. Dopo la sospensione dell’attività didattica e delle riunioni in presenza, non è stata predisposta solo la didattica a distanza e il lavoro agile, ma è stato anche stabilito che «ogni forma di riunione nell’ambito delle attività indifferibili deve essere svolta con modalità telematiche». Infine, il Garante della Privacy ha precisato di aver fornito già delle indicazioni alle scuole riguardo le piattaforme da usare, sulla base delle garanzie dei fornitori e tenendo conto dei rischi per i dati personali degli insegnanti.