La Corte costituzionale è tornata nuovamente ad esprimersi sul Terzo settore, offrendone un inquadramento costituzionale. La sentenza n. 72/2022 (relatore Antonini) ha deciso la questione della legittimità costituzionale sulla limitazione alle sole organizzazioni di volontariato (Odv) di un contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.
A giudizio della Corte, la limitazione alle sole Odv è costituzionalmente legittima poiché essa costituisce una forma di supporto per quegli enti che si avvalgono prevalentemente dell’attività di volontari associati, operano a fronte del mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e, in definitiva, rappresentano importanti attori della promozione dell’attività di volontariato. Afferma la Corte, infatti, che “(…) risulterebbe paradossale penalizzare proprio gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari (…)”.
Al di là del caso concreto, però, la sentenza, che ripercorre la giurisprudenza degli ultimi anni, dipinge un affresco estremamente interessante di quel “territorio di mezzo”, fra Stato e mercato, che oggi, in Italia, è definito dalla legge “settore”.
Questo territorio, che è abitato da enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro e che svolgono attività di interesse generale, affonda le proprie radice direttamente in Costituzione. Non è una creazione estemporanea del legislatore. Scrive, infatti, la Corte che il Terzo settore è radicato in “una dimensione che attiene ai principi fondamentali della nostra Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà che l’art. 2 Cost. pone ‘tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico’ (sentenza n. 75 del 1992) e a concorrere all’‘eguaglianza sostanziale’ che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione (sentenza n. 500 del 1993)”.
Quindi, la presenza storica del Terzo settore – che risale a ben prima della Carta fondamentale – è parte essenziale della forma di Stato, in quanto esprime un aspetto decisivo del nostro “vivere insieme” così per come la Costituzione lo ha immaginato e le nostre comunità lo hanno incarnato nel corso del tempo. Il principio di sussidiarietà rappresenta uno dei modi in cui la solidarietà si realizza: non tanto attraverso un intervento pubblico, verticale e direttivo, ma grazie all’esercizio libero della responsabilità, individuale e collettiva, di farsi carico, almeno in parte, di quel grandioso programma di trasformazione dell’esistente (la “rivoluzione promessa”, citando Calamandrei).
Ecco, però, che lo sguardo si alza subito verso l’orizzonte europeo ove è in corso un significativo dibattito grazie alla pubblicazione dell’Action Plan sull’economia sociale. Sul piano nazionale, il patrimonio costituzionale rappresentato dall’esperienza del Terzo settore costituisce per la Corte un tratto identitario forte e, come tale, determina una sorta di “limite” costituzionale all’allargamento ed affermazione di una certa idea di concorrenzialità ad oltranza per e nel mercato anche per il Terzo settore al fine di poter “contrattare” con la Pa. È una idea che in Europa ha avuto qualche successo (anche se, per la verità, oggi è stata avviata una riflessione critica).
Almeno negli ultimi due decenni, questa idea di “competizione” ha creato forti disagi al Terzo settore – più o meno percepiti, ma dagli effetti evidenti – che è stato schiacciato fra la vocazione all’innovazione ed alla collaborazione, da una parte, e l’irrigidimento delle norme sulla contrattualistica pubblica, dall’altro. La sentenza utilizza parole chiare, da questo punto di vista, riconoscendo che gli enti del Terzo settore, anche quelli imprenditoriali (come, ad es., le imprese sociali), devono considerati “di un ‘mercato qualificato’, quello della welfare society, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro”.
Ciò indica una traiettoria di policy molto importante, che punta a valorizzare la specificità di questi enti, contestandone – almeno così pare – la loro totale assimilazione a qualsiasi altro operatore di mercato. È evidente che, per altro verso, questo richiama gli enti del Terzo settore ad assumere sempre più pienamente la consapevolezza della delicatezza del loro ruolo: non semplici operatori di mercato o fornitori di servizi, appunto, ma collaboratori del pubblico nella tutela dei diritti delle persone nel sistema del welfare.
All’interno di questo contesto, la sentenza segnala un altro dato, destinato a connotare la “lettura costituzionale” del Terzo settore ed a diventare la “cifra” di questa pronuncia: l’accento sul valore specifico del volontariato e sulle misure promozionali per quest’ultimo. Inserendosi nella scia della precedente giurisprudenza, la Corte ricorda che il volontario è persona “chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.
Ma non si ferma qui: il volontariato non è un fenomeno individuale, privatistico, ma intrinsecamente relazionale (“all’origine dell’azione volontaria vi sia l’emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell’apertura al bisogno dell’altro”) e, ancora di più, atto politico, poiché “il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche”.
Pare quest’ultima una direttrice fondamentale, che valorizza la proiezione del Terzo settore e del volontariato verso la politica e le istituzioni del Terzo settore. La Corte intende richiamare le trasformazioni positive che si determinano, grazie all’attivismo civico, sulla rappresentanza politica, sulla funzione amministrativa, sulla fiscalità, ecc. Già nella sentenza n. 131/2020 si poteva leggere che gli enti di Terzo settore “costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (…), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento”.
Una lezione importante quella che viene dalla Corte costituzionale, da tenere ben presente per il futuro del Paese, che corre spesso il rischio di affidare le proprie sorti ad un rigurgito statalista.
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