La Corte costituzionale con la sentenza numero 33/2025 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. Finora solo le coppie sposate da almeno tre anni, dopo aver ottenuto l’idoneità ad adottare, potevano accedere alle procedure che consentono di adottare minori stranieri; oggi questo sarà possibile anche a uomini e donne single, se il Paese straniero ne riconosce l’idoneità e accetta di affidare loro il minore; esattamente come avviene per le coppie sposate.
Il quesito alla Corte era stato posto da una donna di Firenze non sposata, che nel febbraio 2019 aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze la richiesta di adozione di un minore straniero e in questa prospettiva aveva chiesto anche un certificato di idoneità ad adottare. Il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva risposto che l’art. 29-bis della legge n. 184/1983 non prevedeva che una persona single potesse presentare una richiesta di questo tipo e si era rivolto alla Corte costituzionale per sapere se questa esclusione fosse incostituzionale.
Oggi la Corte ha concluso che il divieto di adozione per i single viola i loro diritti fondamentali, nonostante l’avvocatura dello Stato avesse espresso un parere diverso. La Corte ha fondato il suo giudizio facendo riferimento a due fatti concreti:
i) L’abolizione della distinzione tra figli legittimi, nati all’interno del matrimonio, e tutti gli altri, considerati come figli naturali, dal momento che c’è un unico status filiationis, senza alcuna differenza tra i figli delle coppie sposate e tutti gli altri bambini.
ii) La persona singola in realtà potrebbe assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, anche in ambienti critici e nel caso in cui minori richiedono particolare impegno.
La sentenza della Corte rischia però di alimentare l’idea di un “diritto al figlio” esteso a tutti, centrandosi ancora una volta dalla parte del diritto individuale e sottovalutando quanto il processo di crescita e di maturazione di un soggetto abbia bisogno di entrambe le figure di riferimento: madre e padre. Il supremo interesse del bambino riguarda tutto il suo progetto di vita e comincia proprio con la possibilità di imparare ad affrontare la sua vita contando sulle due figure genitoriali, anche se ci sono molte e positive eccezioni.
L’idea che la famiglia sia un equilibrio tra le due figure genitoriali è centrale in molte culture e ordinamenti giuridici. Tuttavia, la realtà oggi mostra che esistono già famiglie monoparentali per varie ragioni: separazioni, divorzi, vedovanza, ecc. e non tutti ritengono che la presenza di entrambi i genitori biologici sia un requisito assoluto per il benessere del bambino. La Corte si è schierata dalla parte del singolo che desidera avere un figlio, sia pure in adozione, e lo considera un proprio diritto.
Ma c’è un punto rilevante che la Corte non sembra aver preso in considerazione adeguatamente: il diritto del bambino a crescere con una madre e un padre. Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come l’assenza di una delle due figure genitoriali, paterna o materna, sia un danno effettivo per il bambino, che può essere in parte compensato, ma che non può essere ignorato.
Sembra che in questo modo venga meno un criterio di discriminazione, per cui il singolo può essere equiparato ad una coppia, ma pur avendo abolito questa presunta discriminazione, niente permette di considerare uguali le due situazioni! E quindi di immaginare che a condizioni diverse corrispondano norme diverse. Un singolo non è una coppia.
Inoltre, ciò che viene abolito con un colpo di spugna è il diritto del bambino ad avere entrambi i genitori, perché nessuno potrà mai sostenere che avere un genitore è uguale ad averne due. Questo bambino passa da una condizione di criticità – è stato abbandonato e per questo è stato posto in adozione – ad una situazione per cui a lui tocca esattamente la metà del patrimonio genitoriale. Uno su due.
Questo è il nodo che la Corte costituzionale non sembra aver affrontato adeguatamente: la Corte non ha tutelato il diritto del minore ad avere due genitori, ma ha garantito l’autodeterminazione dell’adulto che vuole diventare genitore. Se il diritto del bambino è prioritario, allora il divieto avrebbe dovuto essere confermato. Se invece si ritiene che una donna o un uomo single possano garantire comunque un ambiente adeguato alla crescita del bambino, garantendo prima di tutto il loro stesso desiderio di essere padre o madre, allora la Corte si è comportata coerentemente. Del che però è lecito dubitare, considerando come sia diffuso il malessere psicologico dei minori, in un contesto altamente divisivo come quello in cui viviamo.
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