È possibile ricorrere alla separazione coniugale pur mantenendo le agevolazioni che il regime coniugale consente di avere per determinati atti? A chiarire questo enigma ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello numero 260 del 12 maggio 2022.
Separazione coniugale: la normativa
Agenzia ha fatto il punto su le questioni relative alla risoluzione della crisi coniugale e all’esenzione del pagamento delle imposte di determinati atti, come quelli della corresponsione degli assegni che, per l’articolo 19 della legge 74/1987, sono esenti dall’imposta di bollo di registro e da ogni altra tassa. L’Agenzia delle entrate in particolare scrive che:
“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Separazione coniugale: la Cassazione conferma
La circolare numero 27/E del 21 giugno 2012 ha inoltre chiarito che questa esenzione si applica a tutti gli atti, provvedimenti, documenti che i coniugi pongono in essere e, a completamento di ciò, la corte di Cassazione ha affermato anche che l’esenzione si applica a tutti i documenti e quindi:
“l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge”.
Per questo l’Agenzia delle entrate recependo questa normativa chiarito che tutti i documenti, atti, provvedimenti posti in essere anche dalla coppia di coniugi che procede al regime di separazione, beneficiano delle stesse agevolazioni e quindi dell’esenzione di imposta di bollo e registro.