Separazioni e divorzi, si cambia: sta per entrare in vigore la riforma civile e quindi per debuttare il rito unico. Si applicherà ai procedimenti avviati dal 1° marzo, mentre quelli già pendenti al 28 febbraio, continueranno a essere regolati dalle attuali disposizioni. Cambiano la scansione delle fasi processuali e l’organizzazione dell’attività difensiva. Come evidenziato dal Sole 24 Ore, le norme si applicano ai procedimenti che riguardano persone, minorenni e famiglie e sono attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. Ma sono esclusi quelli per la dichiarazione di adattabilità, adozione di minori, immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea. Con la nuova disciplina bisognerà ripensare strategie e prassi riguardo separazione personale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In primis, perché ci sarà un giudizio che impone alla parte istante di indicare subito, quando la convivenza tra i partner non è ancora cessata, i «mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi» e i «documenti che offre in comunicazione». Inoltre, quando ci sono domande di contributo economico o in presenza di figli minori al ricorso bisogna allegare le informazioni di carattere patrimoniale e reddituale riassunte dalla nuova norma con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione che attesta la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati, oltre che di quote sociali (ma non incarichi societari), estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
SEPARAZIONI E DIVORZI, LE NOVITÀ DAL 1° MARZO
All’atto pratico, vengono richieste meno informazioni rispetto a quelle che bisogna fornire attualmente. Infatti, in molti tribunali viene richiesto di depositare un atto notorio, con l’indicazione delle convivenze in atto e delle cariche societarie in essere. Se poi nel processo di separazione o divorzio sono coinvolti figli minori, bisogna allegare un piano genitoriale con le regole per l’esercizio della bigenitorialità, indicando impegni scolastici ed extra scolastici e lo schema delle frequentazioni. Con la riforma, spiega il Sole 24 Ore, sparisce la fase presidenziale, quindi il primo provvedimento del giudice è preceduto da uno scambio di scritti difensivi, chedilata i tempi per un provvedimento urgente a tutela delle parti deboli. Al fine di trattare le questioni più urgenti e delicate, la riforma prevede per il giudice la possibilità di emettere provvedimenti indifferibili se emerge un «pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti». Il giudice, quindi, può adottare «con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli». Entro i successivi 15 giorni, il giudice fissa l’udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto, con un termine per la notifica alla parte.
RIFORMA CIVILE DIVORZI, LA PRIMA UDIENZA
A meno che non vengano chiesti provvedimenti indifferibili, il primo intervento del giudice sarà all’udienza di prima comparizione delle parti, entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Ma la prima udienza va preceduta dalla costituzione del convenuto, poi le parti possono presentare ulteriori difese. Nella prima udienza è prevista la comparizione personale delle parti e il tentativo di conciliazione del giudice. Se quest’ultimo non riesce, con un’ordinanza darà provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse di parti e figli. Con la stessa ordinanza, si occuperà delle richieste istruttorie e disporrà il rinvio per l’assunzione dei mezzi di prova nei successivi 90 giorni. Se non è necessario assumere prove, si passerà alla discussione orale e alla decisione della causa. Una volta assunte le prove, ricostruisce il Sole 24 Ore, il giudice dovrà fissare l’udienza di rimessione della causa in decisione, indicando alle parti un termine di 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni con note scritte, di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni per le memorie di replica. Dopo l’udienza, la sentenza che definisce il processo di separazione va depositata entro 60 giorni. Ma questi tempi si dilatano se vanno espletate le consulenze tecniche d’ufficio. Infine, è probabile che la contrazione dei tempi del processo avrà una ricaduta sulle parti, chiamate a corrispondere i compensi ai legali in tempi più brevi.