Il settore moda è in crisi e i commercianti e i brand non sanno in che modo fronteggiarla. Così arriva un aiuto direttamente dall’INPS, che dal 3 dicembre 2024 aprirà le domande per garantire un sostegno al reddito in grado di contrastare l’andamento negativo dell’intero comparto stilistico.

Il sostegno economico è garantito dalla Legge numero 160 risalente al 2024, in cui sono contenute tutte le informazioni e soprattutto i requisiti per l’accesso. Rientrano tra i beneficiari i datori di lavoro impiegati nei settori dell’abbigliamento, tessili e TAC (calzaturiero), ovvero conciario.



Settore moda in crisi: i requisiti necessari

Il Settore moda è in crisi e l’INPS da la possibilità di inoltrare domanda già da martedì 3 dicembre. Si tratta di un sostegno al reddito a favore degli imprenditori coinvolti nel settore, in particolar modo per le aziende fino a 15 dipendenti e che non hanno potuto godere dei fondi stanziati in precedenza perché “esauriti”.



Nel frattempo i negozi italiani chiudono, e occorrono sempre più misure per evitare che questo fenomeno aumenti. I datori di lavoro del settore stilistico hanno 15 giorni (a partire dal 3 dicembre 2024) per inviare la domanda all’INPS.

Nella nota dell’ente previdenziale viene chiarito che i datori di lavoro possono ricevere fino ad un massimo di 9 settimane di indennizzo a copertura di specifici periodi dell’anno fiscale 2024, e nello specifico per sospensioni o cali di fatturato dal 29 ottobre ed entro il 31 dicembre 2024.

I beneficiari e il codice ATECO

I beneficiari sono i datori di lavoro appartenente al settore della moda, nello specifico vengono inclusi gli artigiani dei seguenti settori: calzaturiero, abbigliamento, tessile e conciario. Essi a loro volta dovranno rispettare ulteriori condizioni:



  • Appartenere all’Artigianato oppure all’Industria;
  • Avere uno dei seguenti codici ATECO: 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20;
  • Nel semestre antecedente alla domanda i dipendenti devono essere massimo 15;

Nel momento in cui trasmettono la domanda devono aver esaurito le possibilità per godere dei trattamenti di integrazione salariale.