Alla luce delle numerose aggressioni a danno del personale sanitario si è reso necessario introdurre una normativa di tutela, per porre fine ad episodi di minacce e danneggiamento fisico degli operatori. I più recenti dati OMS sulla sicurezza degli operatori sanitari parlano infatti di un alto rischio di violenza in tutto il mondo, tanto da aver raccomandato a tutti i paesi di rafforzare la protezione del personale sanitario migliorando i mezzi di salvaguardia e sicurezza sul lavoro. A tal proposito il governo Meloni, lo scorso 2 ottobre, ha approvato il Decreto-Legge n. 137/2024. Ora, come riporta Quotidiano Sanità, è passato definitivamente il Ddl di conversione del provvedimento, ottenendo alla Camera 144 voti favorevoli e 92 astenuti, e dopo essere già stato licenziato la scorsa settimana al Senato. Il testo è quindi ufficialmente legge.



L’importante misura contenuta nella nuova normativa prevede l’arresto in flagranza differita per aggressioni poste in essere a danno di operatori sanitari e servizi di sicurezza complementare. È inoltre contemplata la sanzione della multa in caso di danneggiamenti.

SICUREZZA PERSONALE SANITARIO: LE NOVITÀ

Nel dettaglio la nuova legge sulla sicurezza del personale sanitario introduce un nuovo comma all’art 635 del codice penale sul reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. La pena prevede la reclusione fino a 5 anni, la multa fino a 10 mila euro e l’arresto obbligatorio in flagranza.



A determinate condizioni è anche previsto l’arresto in flagranza differita. Nello specifico si fa riferimento ai delitti di natura colposa per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o sociosanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; nonché ai delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o sociosanitario o presenti nelle suddette strutture. Per l’arresto in flagranza differita la condotta criminosa deve essere documentata in modo inequivocabile.