La patente a punti è operativa dal 1° ottobre 2024 e ovviamente, posta la difficoltà comprensibile di applicazione, il ministero del Lavoro con decreto del 18 settembre 2024, n. 132, ha disciplinato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” e sono arrivati i primi chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
In particolare, la circolare specifica alcuni aspetti operativi riferiti alle disposizioni normative di riferimento sui seguenti aspetti: rilascio della patente (soggetti interessati, requisiti, modalità operative e tempistiche); revoca della patente; contenuti informativi della patente; provvedimento cautelare di sospensione della patente (presupposti e attività di indagine, durata della sospensione, ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza); attribuzione dei crediti ulteriori; decurtazione dei crediti; modalità di recupero dei crediti decurtati; fusioni e trasformazioni di impresa.
La materia assai delicata comporta una serie di istruzioni operative che devono essere pubblicate soprattutto in raccordo con l’Inl e si attende per verificare l’effettiva efficacia dello strumento introdotto al fine di salvaguardare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in settori altamente rischiosi come i cantieri temporanei o mobili.
Alcune considerazioni delle parti sociali coinvolte nell’applicazione della norma, necessaria per un passo concreto per la prevenzione e salute sui cantieri, attengono alla difficoltà di applicare la patente nelle piccole imprese che sono la maggioranza del sistema Italia e guide per non incorrere in autocertificazioni errate che portano a cessare il permesso di attività.
Sul testo si è espresso prima fra tutti il Consiglio di Stato che ha sollevato opportunamente il requisito della colpa grave del datore di lavoro per la sospensione dell’impresa edile in caso di infortunio grave. La colpa grave non è definita nel Codice penale e semmai a formularla è il giudice. Come fa l’ispettore del lavoro, che interviene subito dopo il fatto, a decidere se si tratta di colpa grave? Sulla base di quali elementi, con quale autorità e seguendo quali procedure?
In caso di sospensione, che è verso l’impresa edile e non verso l’attività, l’ispettore del lavoro dovrebbe assumersi la responsabilità di sospendere imprese anche di notevoli dimensioni, con la conseguenza di contenzioso e danni per l’impresa e per l’occupazione. La circolare applicativa infatti affronta la questione per quanto attiene adozione e durata del provvedimento cautelare di sospensione della patente (determinata sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive). Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 ha stabilito che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”. A tal proposito, l’Inl specifica che tale provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento e, prima di adottare il provvedimento, gli Uffici territoriali potranno chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.
Inl specifica che “le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente”. L’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile a individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata. Per Inl, la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, marcata violazione dei doveri di diligenza, prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. La negligenza, rispetto alla colpa grave, è un comportamento di violazione delle norme di sicurezza, di evidenti e sostanziali specifiche norme prevenzionistiche da adottare come il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori.
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