Secondo il piano Nazionale resistenza e resilienza due, il superbonus sismabonus al 110% potrà essere prorogato anche per i rogiti effettuati entro il 31 dicembre 2022 poiché gli accordi preliminari siano sottoscritte entro il 30 giugno dello stesso anno.

Sismabonus 2022: in cosa consiste la proroga

La proroga concerne la compravendita di case soggette al sismabonus il cui accordo sia stato stipulato entro il 30 giugno 2022.



Tutti coloro che vogliono ottenere la proroga per la detrazione sotto forma di credito d’imposta o sconto in fattura devono aver stipulato il rogito di acquisto entro il 30 giugno 2022. Il beneficio si estende anche a coloro che abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile registrato è così da poter stipulare l’atto di compravendita anche oltre il 30 giugno e comunque entro il 31 dicembre 2022.



Sismabonus 2022: cosa prevede la detrazione

La detrazione del sisma bonus acquisti è stata introdotta dall’articolo 16 del decreto legge 63 2013 Al comma 1 quater e prevede che gli acquirenti degli immobili nuovi soggetti ad interventi di riduzione del rischio sismico possano beneficiare di una detrazione d’imposta pari al:

  • 75% se la demolizione ha portato ad una classe di rischio inferiore
  • del 85% nel caso la demolizione abbia portato al passaggio di due classi di rischio inferiori.
  • Tuttavia è fissato un limite massimo di spesa di €96000 per unità immobiliare.

Gli immobili devono essere realizzati nelle zone classificate con rischio sismico numero 1,2, 3.



Sismabonus 2022: requisiti per la proroga al 31 dicembre

Infatti l’emendamento approvato all’interno della PNRR2 all’articolo 119 comma 4 e comma 4 bis dispone che le unità immobiliare antisismiche acquistate, abbiano:

  • sottoscritto un contratto di vendita regolarmente registrato,
  • Che abbiano versato tutti gli acconti previsti e relativi allo sconto in fattura oppure al credito di imposta,
  • Che siano in possesso del ultimazione dei lavori strutturali,
  • Che abbiano ottenuto il collaudo e le relative attestazioni in merito alla riduzione del rischio sismico;
  • E che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F4.