Il sismabonus applicabile agli acquisti conseguenti alla permuta di un altro immobile, sono stati indagati dall’Agenzia delle entrate che si è soffermata il 28 giugno 2022 su un caso relativo all’acquisto di un immobile da parte di una donna grazie alla permuta di un altro immobile effettuato dalla madre. La risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 351 è stato dunque pubblicato sul sito dell’agenzia.



Sismabonus: cosa prevede l’agevolazione

Il sismabonus consente di ottenere dal 85 al 75% in detrazione delle spese fino ad un massimo di 96.000 sostenute per la ristrutturazione di un immobile. È possibile anche ottenere uno sconto in fattura oppure una cessione del credito. In particolare il Sisma bonus consente al contribuente di beneficiare di una detrazione sull’acquisto dell’Unità immobiliare venduta da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica. Oppure l’acquisto di immobili dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.



La detrazione spetta a condizione che le imprese, entro 30 mesi dalla data della conclusione dei lavori, provvedano a vendere l’immobile naturalmente questi benefici si applicano soltanto nel caso in cui l’immobile sia allocato nelle zone a rischio sismico classificate come 1,2 e 3.

Quindi l’agevolazione è stabilità sul prezzo dell’unità immobiliare presente nel rogito e non alle spese sostenute dall’impresa. Queste ultime infatti possono beneficiare del superbonus 110% Come funziona dunque?

I contribuenti possono comprare casa con il bonus 110% nella formula del sismabonus, l’integrazione delle due agevolazioni viene talvolta identificata come sismabonus 110%.



Sismabonus: cosa è previsto in caso di acquisto con permuta

L’interpello numero 351 pubblicato il 28 giugno 2022 sul sito dell’agenzia delle entrate, indica il caso di una ragazza che ha acquistato un immobile sismabonus 110%, tramite sua madre che era la proprietaria del rudere poi ristrutturato dall’azienda e che è stato messo in permuta.

La cessione dell’immobile alla società con atto di permuta vedeva come beneficiaria la figlia.

Quindi siccome l’agevolazione spetta al soggetto che sostiene il costo dell’unità immobiliare e fluisce del bene così Come stabilito dalla circolare numero 7/2021. Dalla normativa si evince che il terzo beneficiario resta escluso e quindi in questo caso l’agenzia ha chiarito che la figlia, titolare dell’immobile, non può beneficiare del sismabonus visto che gli effetti reali del contratto si producono direttamente sul terzo beneficiario.