Sullo smart working, dunque la modalità di lavoro che ha consentito il lavoro da distanza, si sta consumando una mancanza di tutela sulla pelle di una categoria di lavoratori e lavoratrici che, a motivo delle patologie certificate di cui sono portatori, necessitano in particolare di tutele per la sovraesposizione al contagio, sebbene in via generale abbiano comunque bisogno, per prevenzione e profilassi, di particolari provvidenze normative ancorché vigenti. Ci riferiamo alle due forme di tutela assunte sul piano legislativo: il lavoro agile o smart working – laddove possibile – e l’equiparazione dell’eventuale malattia al “ricovero ospedaliero” senza computo dell’assenza nel “periodo di comporto contrattuale” . Le due tutele di rinnovo in rinnovo si sono estese fino al 31 marzo 2022. Ieri. Ordunque il DL approvato dal Governo in data 24 marzo, n. 24, già in GU le ha fatte “sparire” entrambe: non vi è alcun alcun riferimento alle tutele sanitarie a favore dei cd “lavoratori fragili, né nell’articolato, né negli allegati A e B. 



L’esperto Francesco Comellini, ricorda inoltre che il decreto interministeriale del ministro Speranza del 4 febbraio 2022 u.s. ha tra l’altro sancito lo status di fragilità di una serie di patologie nel decreto stesso puntualmente elencate. Esse restano oltre la fine dello stato di emergenza e vanno tutelate. Significa sovraesporre i lavoratori in situazione di fragilità accertata e riconosciuta a situazioni di potenziale pericolosità. Dunque, occorre un emendamento che corregga questa evidente, grave ingiustizia. 



E a preoccupare della sottovalutazione della situazione di grande difficoltà è anche la Circolare del ministero del Lavoro che circola carsicamente ingessata (datata 28 marzo us) a firma del Direttore Generale Grazia Strano che dovrebbe dare indicazioni dal 1° aprile sull’utilizzo dello smart working. In tale circolare è evidente l’assioma delle prassi da adottare facendo riferimento ai lavoratori e lavoratrici delle 3 sedi del Ministero, ma essendo di diramazione ministeriale l’indicazione è rivolta anche ad altre “aziende” che oggettivamente si trovano in difficoltà di fronte alle novità interpretative di questa modalità lavorativa, tenuto conto del criterio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza, stabilito dal DM dell’8 ottobre 2021, e del chiarimento della nota sul lavoro agile del 5 gennaio 2022, a firma congiunta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo cui la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile: ciascun dipendente dovrà raggiungere la prevalenza delle giornate lavorative espletate in presenza entro il 31 dicembre 2022. 



“La Circolare Strano” cita il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19”, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e stabilisce che: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, vengono prorogate al 30 giugno 2022, tra le altre, le disposizioni di cui all’articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. 

Alla luce di quanto sopra, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022, nonostante la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Pertanto, fino al 30 giugno 2022, “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagi, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

In buona sostanza la palla rovente passa alle imprese pubbliche o private che devono accertare, pagando la consulenza sanitaria, e alle lavoratrici e ai lavoratori fragili sottoposti di nuovo a visita sanitaria per accertare la patologia o scegliere di tornare coattamente al lavoro. Suggeriamo un ravvedimento operoso.

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