Dopo due anni di sostanziale “far west” sul fronte “lavoro agile”, è stato finalmente siglato l’accordo tra Governo, sindacati e datori di lavoro in merito allo smart working nel settore privato.

Come punto principale resta la volontarietà dello smart working in questo preciso momento storico, al netto del rialzo dei contagi: il Governo non intende riportare le lancette dell’orologio indietro di due anni, provando a garantire laddove possibile il lavoro in presenza. Vengono poi ristabiliti alcuni diritti “scomparsi” nel marasma di norme e regole viste nel 2020-2021 con l’emergenza Covid-19, come ad esempio il diritto alla disconnessione: «ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati». La giornata di lavoro può essere articolata in fasce orarie diverse, si legge ancora nel protocollo firmato, ma va individuata «una fascia di disconnessione in cui non si lavora». Sono 16 gli articoli in totale contenuti nel protocollo qui disponibile e siglato da Ministero del Lavoro e sindacati, aggiornando le ultime linee guida contenute nella legge 81 del 2017 e finora adottate anche in piena pandemia.



LE NUOVE REGOLE SULLO SMART WORKING NEI PRIVATI

A differenza dal protocollo già incardinato e attivo con la Pubblica Amministrazione, l’accordo sul settore privato è operativo da subito ma non sarà applicabile fino almeno alla fine dell’attuale stato di emergenza decretato dal Governo fino al 31 dicembre: con il più che probabile rinnovo del medesimo, occorrerà capire come verranno integrate le nuove norme che le aziende e i sindacati hanno siglato lo scorso 7 dicembre al Ministero del Lavoro in materia di smart working. Tra i principali punti nel nuovo protocollo la base volontaria globale dell’accordo, e non solo: eventuale rifiuto dello smart working da parte del lavoratore non deve comportare né sanzioni né il licenziamento. L’accordo individuale che ogni lavoratore dovrà siglare con il proprio datore prevede anche la durata del periodo di smart working (a termine o a tempo indeterminato), la garanzia appunto di un tempo di “disconnessione”, l’eventuale esclusione di alcuni luoghi da quelli in cui è possibile lavorare a distanza, gli strumenti stessi con cui svolgere il lavoro (forniti dall’azienda, salvo accordo diverso), l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali. L’orario deve essere flessibile garantendo l’autonomia nella prestazione, con però obiettivi fissati dalle aziende per raggiungere il determinato risultato in un dato arco di tempo. Durante le giornate di smart working «non possono essere autorizzati gli straordinari», mentre sul fronte disconnessione ci sarà un periodo di tempo in cui il lavoratore potrà lasciare spento il computer, non controllare le mail eccetera; i lavoratori potranno richiedere i permessi orari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Da ultimo, il lavoratore potrà essere libero di scegliersi il luogo di lavoro più adatto, salvo abbia caratteristiche idee per assicurar lo svolgimento della professione.



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