Felsa-Cisl, Nidil-Cgisl e UilTemp hanno sottoscritto definitivamente, con le rispettive rappresentanze datoriali, il nuovo testo del Contratto collettivo nazionale del settore delle Agenzie di somministrazione di lavoro. Diversi sono gli elementi cardine di questo nuovo contratto collettivo che, al di là del “tecnicismo normativo” delle dizioni, definiscono il contenuto della sfida che le parti sociali hanno comunemente assunto per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione.



Come prima cosa viene ribadito e rafforzato ulteriormente il principio della parità di trattamento, tra i lavoratori assunti con un contratto di somministrazione da un’agenzia per il lavoro e un lavoratore assunto direttamente da un’azienda. Questo è un principio al quale le parti sociali non verranno mai meno, in quanto rappresenta il presupposto con il quale sostenere la medesima dignità tra lavoratori con tipologie contrattuali differenti.



Viene inoltre previsto un rafforzamento del welfare bilaterale e integrativo del settore, con un ampliamento dei benefici economici e delle platee di destinatari delle attuali 16 prestazioni tra agevolazioni, sostegni e tutele rivolte ai lavoratori. Una particolare novità consiste nel rafforzamento della mobilità territoriale, come tentativo di limitare il disagio provocato da un eventuale trasferimento, allo scopo di cogliere tutte le opportunità occupazionali che si presentano al lavoratore. Inoltre, per coloro che perdono il lavoro da un contratto di somministrazione e hanno lavorato almeno 110 giorni nell’ultimo anno, viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro (che scende a 780 euro in caso di anzianità lavorativa di soli 90 giorni).



Coloro che restano senza impiego, maturano anche un diritto alla “presa in carico”, possono cioè rivolgersi a una qualsiasi agenzia per il lavoro sul territorio, liberamente individuata con il supporto degli sportelli sindacali, che è tenuta a svolgere attività di orientamento e bilancio delle competenze, oltre che organizzare un percorso formativo professionalizzante, finalizzato alla ricollocazione del lavoratore. Abbiamo costruito nel settore della somministrazione il mix di politiche passive di sostegno al reddito e di politiche attive e di presa in carico per la ricollocazione, entrambi attivabili dalla persona interessata e riponendo al centro il ruolo strategico della formazione anche come strumento di reinserimento lavorativo.

Con lungimiranza le parti sociali hanno deciso di sostenere il contratto a tempo indeterminato nella somministrazione, favorendo missioni lavorative più lunghe, così da evitare situazioni di abuso o di uso improprio, riconducendolo a una più appropriata stabilità contrattuale. Sempre su questa materia, con le agenzie per il lavoro abbiamo incentivato la ricollocazione presso diverse imprese utilizzatrici: questa è una sfida importantissima, perché presuppone una svolta nel contratto a tempo indeterminato nella somministrazione. Da una concezione che lo relega a essere un “surrogato” della stabilizzazione vera e propria, si compiono passi sostanziali in un’iniziativa verso l’agenzia (il datore di lavoro formale), sempre più chiamata a sviluppare e garantire la continuità lavorativa, a prescindere dalle singole imprese utilizzatrici con le quali il lavoratore viene inviato in missione.

In questo senso il nuovo contratto di lavoro del settore prevede diversi meccanismi di incentivo verso comportamenti organizzativi più virtuosi, come ad esempio la valorizzazione dei rapporti di lavoro di lungo periodo; viceversa, saranno attivate delle penalizzazioni nel caso in cui l’agenzia per il lavoro risolva il contratto dopo un breve periodo di assunzione. Nei fatti il tempo indeterminato con l’Agenzia per il lavoro, con questo nuovo contratto collettivo, acquisisce piena dignità, non più come sostitutivo, come detto, del “vero” tempo indeterminato direttamente alle dipendenze dell’azienda, ma portatore di tutele moderne nei confronti dei lavoratori, in quanto attribuisce maggiori responsabilità ai datori di lavoro (le agenzie) nel ricollocare e dare opportunità occupazionali nell’intero mercato del lavoro.

Questa seconda dimensione è diventata sempre più centrale in quanto, come emerge dai dati, la quantità dei tempi indeterminati nella somministrazione è raddoppiata in meno di un anno, superando ad agosto 2019 le 78.000 unità. Con queste nuove tutele auspichiamo che, oltre alla quantità, aumenti anche la qualità dei rapporti di lavoro.

Un’altra importante innovazione è rappresentata dal sostegno alla contrattazione decentrata di secondo livello attraverso forme di incentivazione economica: vengono messe a disposizione risorse della bilateralità di settore, finalizzate a promuovere accordi di secondo livello che abbiano come obiettivi la continuità occupazionale, percorsi di stabilizzazione e la ricollocazione dei lavoratori. Ciò rafforza la nostra convinzione circa il fatto che il lavoro stabile non si ottiene “per decreto”, ma attraverso un’attenta lettura delle dinamiche del variegato e articolato mercato del lavoro. Ci saranno quindi situazioni in cui sarà possibile incentivare percorsi di stabilizzazione, mentre in altri casi (ad esempio. incertezze produttive e di mercato) il miglior risultato possibile sarà quello di dare maggiori occasioni di lavoro.

Questo contratto ha avuto l’importante novità di essere stato condiviso e partecipato da migliaia di lavoratori in somministrazione, incontrati in centinaia di assemblee su tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni, non solo abbiamo rafforzato e ampliato la nostra base associativa, ma abbiamo nominato centinaia di rappresentanti sindacali aziendali: lavoratori che nonostante un rapporto di lavoro temporaneo si mettono gratuitamente a disposizione dei propri colleghi, svolgendo il ruolo fondamentale di portare a sintesi le problematiche ed esigenze dei lavoratori così da farle diventare priorità e azione dell’organizzazione sindacale. Con questo rinnovo diamo ancora più peso ai delegati sindacali, responsabilizzando tutto il settore verso forme di rappresentanza più mature, confermate attraverso l’elezione tra i lavoratori.

Con questa intesa le parti sociali hanno dimostrato ancora una volta che le vere soluzioni nel mercato del lavoro si trovano applicando fino in fondo il principio di sussidiarietà nella regolazione della società: ovvero i soggetti più prossimi ai problemi reali, con buona pace per i sostenitori della disintermediazione, possono essere i costruttori d’intese ponderate ed equilibrate e quindi realizzabili e sostenibili nel tempo, così da generare risultati convenienti per entrambi i contraenti.

È opportuno che il legislatore non solo non ostacoli, ma auspicabilmente favorisca, almeno nel metodo, la dinamica contrattuale e sostenga il valore delle intese che da essa discendono. Una materia come il mercato del lavoro (e in esso un ambito particolare come il lavoro temporaneo e discontinuo), non può essere regolato solo con la centralizzazione legislativa. Occorre discernimento tra la flessibilità buona e necessaria (quindi da tutelare) e quella invece da combattere, che produce incertezza e precarietà non solo lavorativa ma anche sociale. Quindi, oltre ad ampliare le possibilità offerte alla contrattazione collettiva per una regolamentazione integrativa del mercato del lavoro, il legislatore dovrebbe intervenire nel merito del lavoro temporaneo almeno su due aspetti.

Un primo intervento riguarda la revisione della maggiorazione contributiva Naspi dello 0,5%, prevista su ogni rinnovo contrattuale. Questa misura può essere considerata assolutamente di buon senso se riferita a datori di lavoro classici, o comunque, anche nel settore della somministrazione, se limitata ai rinnovi presso la stessa impresa utilizzatrice: nei fatti andrebbe a penalizzare e quindi disincentivare il moltiplicarsi di contratti brevi e reiterati, uno dei principali fattori di precarietà per i lavoratori. Deve però essere assolutamente specificato che tale maggiorazione non si applica se il rinnovo viene effettuato dalla medesima agenzia per il lavoro proponendo al lavoratore delle missioni presso diverse aziende utilizzatrici: in questo caso non si farebbe il bene del lavoratore, anzi, si limiterebbe la sua potenziale ricollocazione all’interno del mercato del lavoro.

Un secondo intervento, riguarda il sostegno (almeno contributivo) ai rapporti di lavoro part-time svolti in modo verticale e ciclico, ovvero gli assunti a tempo indeterminato che prestano la loro attività solo per alcuni mesi all’anno. Questo fenomeno ha avuto un incremento esponenziale dopo l’entrata in vigore delle limitazioni introdotte dal Decreto dignità, in quanto la normativa viene aggirata attraverso l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, ma facendolo lavorare solo alcuni mesi all’anno e gli preclude la possibilità di percepire il sussidio di disoccupazione, generando altresì periodi senza i contributi.

È quindi decisivo rilanciare un’iniziativa per riportare il legislatore verso il sostegno alla contrattazione, in una logica che, nel metodo e nel merito, permetta di adeguare e finalizzare le scelte utili a cogliere le differenze e le diversità: solo così si potranno evitare forme di dumping sociale e rendendo effettive le regole in modo sostanziale.