Il decreto Milleproroghe (Dl 183/2020) ha previsto nell’articolo 12, comma 1-bis, la proroga al 30 giugno 2021 del credito d’imposta per la nascita di società benefit, ma anche per la “conversione” di società tradizionali in società benefit (articolo 38-ter del Dl 34/2020). L’ulteriore emendamento “Del Barba” inserito e proposto alla Camera è stato necessario per poter usufruire del credito di imposta, previsto dal decreto Rilancio, anziché fino al 31 dicembre 2020 sino a giugno 2021.
L’impulso per la nascita e la crescita dell’ecosistema delle società benefit favorito grazie ad uno degli emendamenti al decreto rilancio (Ac 2500) approvati dalla Camera e contenuto nella Legge di conversione per la promozione dell’ecosistema Società Benefit, presentato dal deputato Mauro Del Barba, ha previsto un credito d’imposta a favore delle società benefit nella fase di emergenza Covid-19 al fine di abbattere le spese di costituzione o di trasformazione in società benefit e con l’intento anche di rafforzare il sistema di tali enti nel territorio nazionale.
In cosa consiste l’agevolazione fiscale
È stato infatti riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% sui costi di costituzione o “conversione” in società benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio al 31 dicembre 2020.
Fino all’approvazione della proroga stabilita nel Milleproroghe, si era ancora in attesa di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, necessario per dare attuazione alle modalità e ai criteri di attuazione della previsione normativa, anche al fine del rispetto del limite di spesa massimo previsto. Inoltre il decreto attuativo, oltre a prevedere le modalità di attuazione e di fruizione del credito d’imposta, ci si attende che indichi in modo chiaro ed esauriente le spese ammissibili direttamente connesse alla costituzione o conversione in società benefit e prestate da consulenti esterni, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale notarile o alle attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società per divulgare la propria scelta virtuosa di creare valore e impatti sostenibili per essere guida di best practices ed esempio emulativo per altre imprese.
Le società benefit in questo sono un’eccellenza e possono essere guida per il cambio di passo per molte altre imprese, per una innovativa cultura imprenditoriale di cui noi italiani dovremmo essere pionieri e di cui siamo anche testimoni con esempi di imprenditori virtuosi del passato; si pensi ad uno dei più illuminati e appassionati fautori di un rinnovamento culturale e sociale, Adriano Olivetti e al suo pensiero di impresa “comunitaria” a misura d’uomo che pone la persona al centro ma anche il bene comune, così come racchiuso nella sua celebre frase: «La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica».
La sfida del decreto attuativo da vincere
L’auspicio è che veda al più presto la luce il decreto attuativo per non lasciare nel limbo le tante Pmi che hanno già valutato e scelto di diventare società benefit, o di altre ancora che sono nella fase di valutazione. Fondamentale è per le imprese che consapevolmente scelgono di contribuire allo sviluppo sostenibile, andando oltre la logica del profitto, prevedendo anche attività che abbiano impatti positivi per la collettività e la biosfera, di poter fare affidamento all’agevolazione fiscale prevista nel decreto Rilancio con proroga al 30 giugno; si rafforzerebbe quel rapporto di fiducia tra imprese e Stato e soprattutto quel rapporto di collaborazione e compartecipazione, insito nel principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, con cui le imprese possono affiancarsi allo Stato nel soddisfare bisogni nuovi e a volte latenti dei cittadini e della società civile in genere.
L’impatto della pandemia sta accelerando la transizione verso modelli più sostenibili, volti alla valorizzazione e protezione del capitale umano, alla gestione dei rischi e allo sviluppo delle comunità e del territorio e in cui la massimizzazione del profitto cede il passo alla creazione di valore condiviso. La mitigazione delle aziende agli effetti dei cambiamenti climatici, una delle più grandi sfide del secolo, sarà indispensabile per garantire la sopravvivenza delle aziende stesse nel lungo periodo.
Dallo studio di Ey “Seize the change: futuri sostenibili” emerge che il 70% delle imprese prevede un piano di sostenibilità con una ripianificazione delle proprie strategie in tale direzione.
Nel periodo storico che stiamo vivendo, la sostenibilità diventa strategica e si incarna perfettamente nel modello di business delle società benefit definito giuridicamente nel proprio statuto; solo perseguendo la “sostenibilità integrata”, ossia socio-economica e ambientale, l’impresa può restare un attore di lungo termine sul mercato. L’obiettivo finale di un’impresa è sì la sostenibilità economica, è il motivo stesso alla base di fare impresa; ma per arrivare nel contesto attuale a questa finalità è necessario sviluppare coerentemente anche la sostenibilità ambientale e quella sociale in quanto strumentali a quella economica.
Essere benefit e sostenibili è un’opportunità per le imprese italiane e le ricadute che le imprese possono avere, con le proprie azioni strategiche e operative, riguardano profondamente il territorio e la comunità in cui esse operano in termini di generazione di ricchezza, valori ambientali e di relazioni sociali e di benessere civico. Tutto ciò l’impresa può raggiungerlo anche grazie a una rinnovata collaborazione con le istituzioni e le associazioni di categoria.
C’è da dire, inoltre, che anche il Pnrr rappresenta per le imprese una grande opportunità per concretizzare la sfida di Industry 4.0 in chiave di sostenibilità: vi è l’impegno di molte Pmi, tra cui le società benefit, ad accelerare sulle scelte di sostenibilità grazie a questa possibilità offerta; imprese coraggiose che scelgono di investire per realizzare modelli di business innovativi e capaci di migliorare il mondo.
Una peculiarità delle società benefit è rappresentata dall’impegno assunto dai soci di creare valore, ma anche dall’obbligo di misurare e valutare gli impatti generati dalla propria attività, in particolare nel territorio in cui l’impresa opera, al fine di rendere conto a tutti gli stakeholders coinvolti direttamente o indirettamente.
La “premialità” insita nel credito di imposta a favore delle società benefit in questo particolare periodo di emergenza deve essere giustificata dalla volontà di queste imprese di fissare nel loro statuto le ulteriori attività con finalità di beneficio comune con un aggravio dei costi per la loro realizzazione. Ed è proprio per tale motivo che non bisogna lasciare nell’incertezza gli imprenditori che si affiancano allo Stato, con le loro virtuose scelte, nel rispondere ai bisogni dei cittadini. Inoltre, dovrebbe essere riconosciuta loro questa premialità anche in virtù del fatto che l’essere benefit può costituire un driver di trasparenza e commitment sui temi della sostenibilità.
Rafforzare il rapporto di fiducia Stato-imprese
È necessario ribadire ulteriormente la necessità di rafforzare il rapporto di fiducia e trasparenza tra imprese e Stato, in particolare insito anche nell’articolo 53 della Costituzione, che prevede da un lato il dovere del contribuente, ma dall’altro anche un dovere dello Stato: quanto più è richiesta responsabilità al contribuente, tanto più lo Stato deve avere rispetto del contribuente. è richiesta pertanto non solo l’etica del contribuente, ma anche l’etica dello Stato.
Le imprese, dalla lettura data da Ezio Vanoni all’articolo 53 della Costituzione, non devono essere viste come meri soggetti passivi, bensì come contribuenti che concorrono da soggetti responsabili al bene comune in ragione delle loro capacità, per un fine di interesse pubblico (le “spese pubbliche”). Scaturisce, pertanto, da questa lettura il principio secondo il quale è il contribuente che doverosamente si prende cura della sua comunità (economica, sociale, politica); ma come conseguenza nasce anche per lo Stato l’etica del rispetto del contribuente in termini, ad esempio, di certezza del diritto e di affidamento e collaborazione nel rapporto tra amministrazione e contribuente per una democrazia che erge all’etica, al sentirsi responsabile nella comunità.
A mio parere, è necessario sollevare l’attenzione verso le società benefit per garantire la “premialità” attraverso il riconoscimento di un credito di imposta per la fase di avvio alla base della loro scelta di “fare bene” impresa e nel dare un contributo a una economia che sia rigenerativa e non distruttiva, essendo capaci di creare valore condiviso e darne garanzia a tutti gli stakeholders mediante l’obbligo previsto dalla stessa normativa benefit di misurare e valutare gli impatti generati.
Diventare società benefit significa dichiarare ciò che si vuol fare, ma anche avere la responsabilità di dare conto di quel che si fa mediante la misurazione e valutazione di impatto che non deve essere autoreferenziale, ma fatta da soggetti terzi all’azienda. L’istituto giuridico della società benefit ribadisce il fatto che il valore economico è lo scopo primario dell’impresa, che sceglie anche di essere attore sociale e che i valori socio-ambientali diventano strategici.
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