Di recente l’Agenzia delle Entrate ha espresso dei chiarimenti in merito alla conservazione e alla produzione di tutti i giustificativi che dovranno essere consegnati dal dipendente al datore di lavoro per tutte le spese effettuate con la carta aziendale.

Tramite la sentenza numero 42, la stessa agenzia ha messo in chiaro che tutti i documenti informatici che risultano avere una rilevanza fiscale dovranno garantire non solo la massima autenticità e integrità ma non devono nemmeno dare la possibilità di poter essere modificati.



Spese con carta aziendale: come muoversi

In uno dei tantissimi casi, il datore di lavoro aveva intenzione di procedere con la realizzazione sia dei giustificativi che delle note relative alle spese sostenute con la carta aziendale: in modo particolare tutte le spese relative al trasporto in taxi.

In merito a tutte le spese di trasporto sostenute, le ricevute di pagamento effettuate tramite la carta aziendale, dal punto di vista fiscale non sono risultate essere sufficienti e di conseguenza – secondo il punto di vista fiscale – non detraibili.



Qualora si presentassero delle situazioni simili, per fare in modo che il dipendente ottenga una detrazione delle spese in busta paga, dovrà necessariamente dimostrare (in assenza di una vera fattura) tutti i giustificativi relativi alle spese sostenute con la carta aziendale.

Sarà inoltre indispensabile – ai fini fiscali – che i giustificativi rilasciati da coloro che prestano il servizio contengano al loro interno tutti i dati essenziali per individuare in maniera precisa la spesa sostenuta.

Infine, per tutti coloro che usufruiscono della carta aziendale per l’effettuazione delle spese di lavoro – per ottenere il rimborso in busta paga – la ricevuta del pagamento elettronico non sarà sufficiente, ma dovrà essere a cura del dipendente farsi rilasciare dai vari esercenti quali  ristoratori, baristi, tassisti eccetera un documento giustificativo all’interno della quale dovranno essere riportati i seguenti dati: data, servizio, corrispettivo e prestatore.