I professionisti fanno affari d’oro sugli stranieri. Chi deve assumere cittadini extracomunitari, infatti, non può fare a meno di passare dallo studio di un professionista (consulenti del lavoro; avvocati, commercialisti e gli esperti contabili che svolgono attività di consulenza del lavoro) per ottenere il necessario placet all’assunzione del lavoratore straniero. La via è obbligata e ha sostituito analoga procedura finora svolta dall’Ispettorato del lavoro, per renderla semplice e più veloce. A differenza di quest’ultima, però, il servizio di consulenza dei professionisti ha un costo e la relativa parcella va pagata dal datore di lavoro che intende assumere gli stranieri. A conti fatti l’affare è d’oro per i professionisti, meno buono per i datori di lavoro. Ipotizzando un compenso di 500 euro a pratica e un numero d’ingressi di stranieri pari 100mila negli anni 2021 e 2022, il giro d’affari è di circa 50 milioni di euro.
La procedura per l’assunzione di uno straniero non è completamente libera, come quella per i cittadini italiani. Infatti, per poter fare ingresso in Italia ed essere assunto, lo straniero extraUe deve premunirsi di un “permesso di soggiorno” (per motivo di lavoro), il quale viene rilasciato a seguito di “nulla osta” all’ingresso in Italia. A tal fine, il datore di lavoro presenta la domanda (di nulla osta) che viene verificata dallo «Sportello unico per l’immigrazione» per la regolarità, la completezza e l’idoneità; al contempo, l’ex Direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato territoriale del lavoro) verifica l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile all’assunzione e la congruità del numero di richieste di nulla osta presentate per lo stesso periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, con particolare riguardo agli impegni retributivi e contributivi.
La novità, che è stata introdotta dal decreto legge 73/2022, s’inserisce in questa procedura e opera con riferimento agli ingressi di stranieri degli anni 2021 (quota massima già fissata a 69.700 ingressi) e 2022 (il decreto flussi non è stato ancora emanato). Il fine: semplificare la procedura di controllo istituzionalmente affidata allo «Sportello unico dell’immigrazione». La semplificazione è questa: un professionista si sostituisce all’Ispettorato del lavoro e attesta, con il rilascio di specifica «asseverazione», la «regolarità e congruità» dell’istanza di nulla osta presentata dal datore di lavoro.
La novità è sperimentale e, per l’esattezza, coinvolge:
– i «consulenti del lavoro», ossia i professionisti (di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979) che sono iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro, nonché coloro che sono iscritti o all’Albo degli avvocati oppure a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili e svolgono attività di consulenza del lavoro;
– le organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o abbia conferito mandato.
A professionisti e organizzazioni dei datori di lavoro sono state demandate, in via esclusiva, le verifiche sul rilascio dei nulla osta. Il trasferimento di competenza è «in via esclusiva», il che significa che non ci sono alternative: o si passa dallo studio o non si può ottenere il nulla osta.
La novità realizza sicuramente una semplificazione e, forse, anche una velocizzazione di tutta la procedura. Tuttavia, ha un costo. Perché finora all’Ispettorato non andava pagato alcunché; adesso, invece, al professionista andrà pagata una parcella.
Si ricorda che è di 69.700 la quota massima dei lavoratori extraUe subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che possono fare ingresso in Italia sulla base del decreto flussi 2021 (Dpcm 21 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 12/2022): 27.700 quote per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni; 42.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Il decreto flussi 2022 non ancora è stato emanato.
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