Un capitolo molto importante del decreto-legge approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri per introdurre “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” è quello relativo agli spostamenti. Il governo guidato dal premier Giuseppe Conte stabilisce dunque che a partire da lunedì prossimo, 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione “non saranno soggetti ad alcuna limitazione”. C’è una sola postilla a questa libertà totale di spostarsi all’interno della stessa regione, relativa naturalmente a un eventuale rialzo significativo dei contagi da Coronavirus: “Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. Questo vuol dire che potrete incontrare congiunti e amici, ma restano vietate le feste e gli eventi pubblici, oltre che gli assembramenti.



Fino al 2 giugno 2020 restano invece vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Cosa cambia per quanto riguarda l’autocertificazione? Non sarà più necessario utilizzare il modulo per gli spostamenti all’interno della propria regione di residenza. Invece andrà usato per quelli da una regione all’altra. Per gli spostamenti fuori regione potranno essere effettuati controlli anche successivi per riscontrare che quanto dichiarato dal cittadino corrisponda a verità.



SPOSTAMENTI: COSÌ PER MOVIMENTI FUORI REGIONE E ALL’ESTERO

Dunque per la libertà di spostamenti sull’intero territorio nazionale il decreto-legge ricorda che si dovrà attendere mercoledì 3 giugno 2020 (per prudenza è stato escluso il ponte della Festa della Repubblica).

Come si legge nel testo del decreto-legge, a partire da quella data “gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, cioè sempre per una eventuale risalita nei contagi nella zona in cui venissero reintrodotte le limitazioni.



Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

SPOSTAMENTI: NULLA CAMBIA PER LA QUARANTENA

Resta invece naturalmente confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Nulla cambia dunque da questo punto di vista, così come per la quarantena precauzionale, applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato anche l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, perché il distanziamento sociale resta fondamentale per il contenimento del contagio. Si ricorda infine nel testo del decreto-legge che “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio”.