L’art. 114 del codice di procedura penale è una delle norme che tutela il principio della presunzione di innocenza, il divieto cioè di considerare un soggetto colpevole prima che vi sia stato un processo o quantomeno il rinvio a giudizio e quindi una valutazione preliminare di fondatezza o almeno verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria.
La norma oggi in vigore prevede infatti il divieto di pubblicare con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione non solo atti coperti da segreto, ma anche atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, fatta eccezione, però, per l’ordinanza che impone una misura cautelare, che può essere pubblicata integralmente.
Queste ordinanze, spesso lunghe centinaia di pagine, riportano però di norma il testo integrale di intercettazioni telefoniche ed ambientali, interrogatori di testimoni, atti di polizia giudiziaria e quindi il divieto di pubblicare atti processuali prima del rinvio a giudizio viene di fatto aggirato e vanificato.
È quindi giusto vietare la pubblicazione delle misure restrittive e sono ingiustificate le polemiche che stanno accompagnando l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di questa norma.
Il Governo sta infatti cercando di porre rimedio, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, al rischio che vengano diffuse informazioni riservate relative a fatti e persone che devono rimanere riservate almeno fino a quando le indagini non hanno chiarito che l’ipotesi accusatoria è fondata e merita di essere approfondita in un processo.
Sono insorti in particolare le associazioni che tutelano i giornalisti, secondo le quali la novella legislativa violerebbe la libertà di informazione in quanto “metterebbe di fatto un bavaglio alla stampa” limitando il diritto di informazione dei cittadini.
Questa preoccupazione è in realtà infondata. I giornali potranno comunque continuare a dare notizia degli arresti ordinati dai magistrati, ma dovranno sintetizzare il contenuto dei loro provvedimenti, mentre non potranno inserire nei loro articoli il testo virgolettato delle ordinanze che, inoltre, spesso sono costituite principalmente dai rapporti di polizia giudiziaria e dalle richieste di arresto formulate dai Pm.
Il Governo, del resto, con questo intervento legislativo, ha solo legittimamente esercitato la delega inserita nella legge 21/2024 che prevedeva l’adeguamento della normativa italiana al rispetto del principio della presunzione di innocenza come imposto dalle direttive europee in materia.
Il testo approvato dal Consiglio dei ministri verrà ora sottoposto all’attenzione delle due commissioni Giustizia di Camera e Senato che potranno proporre delle modifiche o integrazioni, dopo di che il Governo approverà il testo definitivo e la norma diventerà legge dello stato.
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