Il Ministero del Lavoro a comunicato nuovi limiti di reddito di riferimento per conservare lo Stato di disoccupazione presenza di attività lavorativa. In nuovi valori sono fissati 8174 euro per il lavoro dipendente e 5500 euro per il lavoro autonomo.

Stato di disoccupazione 2022: quali sono i nuovi limiti

Ne consegue che tutti quelli che rientrano in questi parametri possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi in riferimento alla fruizione del reddito di cittadinanza.



La disoccupazione infatti è considerata tale anche se il contribuente svolge un’attività lavorativa che però non supera determinati limiti considerati minimi per poter godere della giusta qualità della vita per cui il Ministero del Lavoro tramite la nota 5824 del 5 luglio 2022 ha inteso recepire quanto indicato nella Legge di bilancio 2022, intervenuta in modifica del decreto presidenziale 917/1986.



Dunque per il 2022 sono disoccupate anche le persone che, benché lavoratori autonomi percepiscono 5.500. ho, alternativamente, coloro che come dipendenti subordinati o para subordinati percepiscono 8.174 come reddito annuale.

Stato di disoccupazione 2022: per chi vale la normativa

I limiti valgono anche per i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Lo stato di disoccupazione si ottiene soltanto presentando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la cosiddetta DID. In questo modo si darà piena disponibilità alla partecipazione e alle misure di politica attiva se si rientra nei casi di



Assenza di attività lavorativa, presenza di attività lavorativa nei limiti reddituali previsti dall’articolo 13 del DPR 917/1986.

Tuttavia questo decreto è stato modificato tramite il decreto del Presidente della consiglio dei ministri pubblicato il primo luglio 2022 sola Gazzetta ufficiale che intende attuare quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 che agito in modifica del decreto presidenziale sopra citato che indicava come valori per il lavoro dipendente subordinato para subordinato 8145 e per il lavoro autonomo 4.800 all’anno.