Un recente allarme diramato, prima, dalla Ong Save the Children e, poi, dall’Alto commissariato dell’ONU per i rifugiati, avverte sull’instabilità che affronterebbero gli orfani se venissero rimpatriati forzatamente in Ucraina. Un avvertimento che riguarderebbe, soprattutto, la Polonia che a maggio ha disposto il rimpatrio di alcuni dei bambini ucraini che attualmente si trovano sul suo territorio, al quale ha fatto eco un ampia richiesta da parte dei tutori in Ucraina degli orfani che chiedevano, anche all’Italia, di riportare i bambini affidata alle tutele di famiglie estere. Secondo l’ONU e la Ong, però, se si desse seguito alla richiesta, si rischierebbe di condannare ad una situazione di instabilità i minori, costringendoli a vivere, talvolta contro la loto volontà, in un paese afflitto dalle ostilità e dai bombardamenti.
L’allarme: “Stop al rimpatrio degli orfani in Ucraina”
Insomma, secondo Save the Children è “necessario fermare il rimpatrio” degli orfani in Ucraina, perché altrimenti si rischia di “ricondurre i minori in zone colpite da conflitti e continui bombardamenti aerei, come Odessa, Zaporizhzhia e Dnipro, dove le infrastrutture e i servizi sono danneggiati e limitati”. Secondo l’Ong sarebbe, piuttosto, necessario “migliorare la condizione in cui i bambini e le bambine vivono in Polonia, piuttosto che trasferirli in un paese con ostilità in corso”.
Alla richiesta della Ong sugli orfani dell’Ucraina si è aggiunta anche quella del Commissariato ONU, che in una nota ha spiegato che “gli Stati non devono procedere al rimpatrio forzato di bambine e di rifugiati privi di cure genitoriali, compresi i minori non accompagnati e i minori evacuati da istituti di assistenza ucraini”. Una richiesta legata “all’instabilità della situazione [che] potrebbe rimanere incerta per un certo periodo di tempo” visto “il contesto eccezionale di un conflitto internazionale in corso”. Il rimpatrio degli orfani in Ucraina, avverte l’ONU, può avvenire solamente nel caso in cui “il genitore o il tutore cercano volontariamente di rimpatriare”, oppure in caso “possa avvenire in condizioni di sicurezza e dignità” o, infine, se “le autorità hanno stabilito che il rimpatrio è nell’interesse superiore del minore, tenendo conto dei suoi diritti e desideri”.