Olindo Romano e Rosa Bazzi a un soffio dalla revisione del processo che potrebbe portarli fuori dal carcere dopo quasi 20 anni di detenzione per la strage di Erba. Ma cosa succederà dopo il primo “via libera” della Corte d’Appello di Brescia sulle istanze di sostituto pg, tutore e difesa? Al netto di quello che sarà l’esito del giudizio di revisione per i coniugi, resta un punto fermo che appare tanto lampante quanto inedito nelle cronache legate al massacro dell’11 dicembre 2006: il colpo di scena con cui la Corte d’Appello di Brescia ha detto sì all’udienza dibattimentale che, di fatto, apre all’orizzonte di un nuovo processo dopo i tre gradi di giudizio che sfociarono nel duplice ergastolo per la coppia. Una sentenza definitiva che ora potrebbe davvero essere spazzata via con un proscioglimento, ma non è un iter semplice o scontato. Sono diversi e almeno tre, infatti, i potenziali scenari che potrebbero configurarsi con l’apertura alla discussione sulle istanze di revisione presentate per i due condannati (la prima, in ordine temporale, a firma del sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, seguita da quelle depositate dal tutore dei coniugi, Diego Soddu, e dal collegio difensivo rappresentato dagli avvocati Fabio Schembri, Nico D’Ascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux).



Il procedimento è di natura eccezionale e si aziona in via straordinaria e molto raramente – per questo non facilmente accessibile nel nostro ordinamento (il più recente caso riguarda Beniamino Zuncheddu) – dopo una sentenza passata in giudicato e quando sussistono elementi che potrebbero concretamente riscrivere la “storia” in una vicenda che processualmente, in via ordinaria, è ormai conclusa. Poche ore fa, con un decreto di citazione a giudizio destinato a Olindo e Rosa, i giudici bresciani hanno ammesso il loro ricorso accogliendo così di discutere le richieste di revisione della sentenza di condanna formulate nei mesi scorsi da chi li ritiene non colpevoli e quindi vittime di un errore giudiziario. La prima udienza è fissata per le 9 del prossimo 1 marzo, presso il Palazzo di giustizia di Brescia, e prevede la discussione della predetta impugnazione proposta. In questa precisa fase, secondo quanto previsto dal dispositivo dell’art. 636 del Codice di procedura penale in tema di giudizio di revisione, è stato emesso dal presidente della Corte d’Appello di Brescia un decreto di citazione per i Romano-Bazzi. Decreto notificato ai condannati che assumono così la qualità di imputati qualora sia disposta la revisione del processo.



Strage di Erba: cos’è la revisione del processo, quando può essere chiesta e cosa si intende per “nuove prove”

La revisione del processo è un mezzo di impugnazione straordinario previsto e disciplinato dagli artt. 630 e seguenti del Codice di procedura penale, ed è un istituto accessibile in via eccezionale per sentenze di condanna già passate in giudicato (anche eventualmente già espiate). A definire i casi di revisione, in particolare, è l’art. 630 del Codice di procedura penale secondo cui può essere richiesta nelle seguenti circostanze:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.



Nello specifico, l’istanza di revisione proposta sulla strage di Erba rientrerebbe nella fattispecie indicata alla lettera C (“Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto”). Secondo la difesa dei coniugi, di nuove prove capaci di ribaltare il giudicato, demolendolo a favore di una assoluzione della coppia, ve ne sarebbero numerose.

L’avvocato penalista Danila De Domenico ha spiegato a SkyTg24 che “i casi di revisione – che non sono tantissimi – sono quelli di appelli straordinari. Si tratta di un procedimento che viene azionato quando la sentenza è passata in giudicato. Nel caso specifico, viene presentato il giudizio di revisione alla luce dell’acquisizione di nuove prove e – soprattutto – di una contestazione di come sono state acquisite alcune prove in primo e secondo grado di giudizio. In sostanza, visto che si critica il modo di acquisizione, diventano nuove prove anche quelle già esistenti”.

In tema di revisione, per nuova prova è da intendersi quella che, da sola o unitamente a quanto già acquisito, risulti idonea al potenziale ribaltamento del giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con pronuncia n. 28 del 2001, ha precisato che sono da considerarsi prove nuove ai sensi dell’art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p. non solo quelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite ma non valutate dal giudice nella sentenza. È perciò da ritenersi nuovo tutto il materiale probatorio emerso successivamente alla condanna definitiva, ma non solo: nuove prove possono essere anche quelle preesistenti alla sentenza passata in giudicato ma non introdotte nel precedente processo oppure quelle introdotte ma non valutate dal giudice.

Cosa succederà nell’udienza dell’1 marzo sulla revisione del processo strage di Erba?

Ma cosa succederà nell’udienza dell’1 marzo a Brescia? Come si legge nel decreto di citazione a giudizio emesso poche ore fa dal presidente della Corte d’Appello di Brescia, oggetto dell’appuntamento in aula sarà la valutazione dell’impugnazione proposta e quindi si deciderà sull’ammissibilità della revisione. Tre i possibili esiti, come spiegato da De Domenico: “Primo caso: inammissibilità. Secondo caso: rigetto della richiesta di revisione. Terzo caso: accoglimento della richiesta (ammissibilità)“. In quest’ultima eventualità, “i giudici dovranno poi decidere se il giudizio di revisione e tutte le argomentazioni presentate dal procuratore sono valide e quindi procedere con il proscioglimento” auspicato dai richiedenti. Romano e Bazzi, nella più rosea delle prospettive della difesa, potrebbero guadagnare l’assoluzione ed essere scarcerati dopo quasi 20 anni di detenzione. Ma la condanna potrebbe pure essere confermata.

Finora quel che è certo, già fonte di notevole soddisfazione per chi ha depositato le istanze di revisione, è che la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto che le richieste, poi unificate, siano state presentate nella forma e nei tempi corretti secondo i termini di legge e che non sono “manifestamente infondate”. Ci sono quindi margini, almeno secondo la valutazione preliminare dei giudici bresciani, per non escludere l’ipotesi di un nuovo processo sulla strage di Erba. A tal proposito occorre sottolineare che l’emissione di un decreto di citazione a giudizio, come quello che ha raggiunto i coniugi poche ore fa, non preclude la possibilità, da parte della Corte, di una pronuncia di inammissibilità della richiesta. Questo perché il procedimento di revisione si articola in due fasi – una rescissoria e una rescindente – con la conseguenza che una volta avviata la prima, con la citazione a giudizio, la Corte d’Appello può comunque rivalutare le condizioni di ammissibilità e respingere l’istanza senza assumere le prove in essa indicate né dare corso al giudizio di merito. In casi rarissimi ed estremi, di fronte ad elementi che dimostrino in maniera palese la non colpevolezza del soggetto per cui si chiede la revisione, la Corte d’Appello può in ogni momento emettere un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della pena adeguando le misure alle novità probatorie e documentali eventualmente emerse in corso di giudizio di revisione. La “partita”, in pratica, è ancora tutta da giocare e resta aperta ad ogni possibile evoluzione.