La sentenza con cui i giudici di Brescia hanno respinto la richiesta di Rosa Bazzi e Olindo Romano di un nuovo processo sulla strage di Erba si basa su due principi: non ci sono nuove prove da vagliare e non è stato pianificato alcun complotto. Le motivazioni del verdetto della Corte d’Appello di tre mesi fa riaffermano la solidità dell’impianto probatorio su cui si basano le sentenze dei tre gradi di giudizio, precisando che la maggior parte delle prove presentate dalla difesa dei due coniugi non hanno alcun carattere di novità.



Per quanto riguarda la questione del processo di revisione sulla strage di Erba, l’udienza per la verifica dell’ammissibilità, sollecitata dalla difesa, è stata necessaria in virtù della grandezza del materiale probatorio e della pluralità delle richieste. Infatti, una fu presentata dal sostituto pg Cuno Tarfusser: la sua, però, si è rivelata debole per quanto riguarda la novità delle prove e inammissibile a causa di un difetto di legittimazione di chi l’ha proposta, visto che Tarfusser non aveva deleghe sulle revisioni.



In merito all’istanza presentata dalla difesa, è stata giudicata inammissibile per l’assenza di novità e viene precisato che una valutazione differente di fatti già noti non rappresenta una prova nuova, lo è se ci sono nuove acquisizioni a livello scientifico.

“PROVE DIFESA? MATERIALE GIORNALISTICO”

I giudici hanno commentato anche la natura di una parte delle prove presentate, cioè materiale giornalistico, come interviste, spiegando che non sono prove ammissibili in tale sede. Gli intervistati non hanno l’obbligo di dire la verità, a differenza dei testimoni sentiti durante il processo sulla strage di Erba. Non c’è alcuna garanzia riguardo la genuinità e libertà delle risposte, inoltre le domande talvolta possono essere ingannevoli e persuasive.



Nelle motivazioni ci si sofferma anche sul sangue trovato sul battitacco dell’auto di Rosa Bazzi e Olindo Romano, che risultò essere di una delle vittime della strage di Erba: la consulenza del genetista Marzio Capra, presentata dalla difesa, è generica e ricalca questioni che erano state affrontate in maniera esaustiva già in passato. Inoltre, dalle foto non si vede la traccia, bensì si vede l’effetto bagnato per l’aspersione del luminol.

La tesi dell’inserimento doloso del reperto viene definita “fantasiosa” dai giudici, secondo cui l’ipotesi dell’accanimento degli inquirenti nei confronti dei coniugi è stata già smentita approfonditamente nelle varie sentenze e con l’analisi di diverse piste dopo il massacro.

LA FRECCIATA DEI GIUDICI DI BRESCIA A LE IENE

Non ci sono novità neppure riguardo la testimonianza di Mario Frigerio, che per la difesa era inidonea e tale questione non sarebbe stata affrontata nei processi sulla strage di Erba. Di diverso avviso i giudici, secondo cui la tesi della consulenza presentata è “indimostrata“, inoltre durante la deposizione dibattimentale Frigerio si è rivelato un “testimone lucido e precisissimo“. In sintesi, quanto evidenziato da consulenti e difesa sulle audizioni non forniscono alcun elemento inedito, ma ripropongono i motivi del ricorso in Cassazione.

Nelle motivazioni vengono citate anche Le Iene: i giudici smentiscono che l’intervista a Claudio Cetti possa essere considerata una nuova prova. In merito alle presunte pressioni per ottenere la confessione di Olindo Romano e Rosa Bazzi sulla strage di Erba, i giudici ricordano che c’è stata già una valutazione approfondita, ma comunque non ci sono state lamentele prima dell’udienza preliminare, anzi il coartazione delle confessioni è escluse “dal tenore delle annotazioni a margine della Bibbia da Romano e dalla lettera spedita a padre Bassano dagli imputati“.

STRAGE DI ERBA, SMENTITA ANCHE LA PISTA DELLA DROGA

Esclusa anche la tesi alternativa del regolamento di conti nell’ambito del traffico di droga, una pista già approfondita all’inizio delle indagini che non ha dato né frutti né ha rilevato riscontri. I giudici di Brescia hanno anche bocciato le “apodittiche affermazioni di Abdi Kais“, che era stato in carcere con Azouz Marzouk, e delle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati durante il processo di revisione per i quali la Corte d’Appello di Brescia è stata chiamata ad esprimersi.

Quindi, la conclusione dei giudici è che l’istanza di revisione sulla strage di Erba non sia ammissibile neppure per l’eventuale falsità delle prove, in quanto non sono state indicate le prove che lo sarebbero e non ve ne sono nuove rispetto a quelle esaminate, bensì da ipotesi cospirative.