Come sappiamo le cartelle esattoriali dal valore inferiore a 1000 euro, secondo la recente normativa, possono essere stralciate.

Ma sia la cassa forense che quella dei dottori commercialisti hanno deciso di dire no al saldo e stralcio. Per quanto riguarda invece la cassa forense, questa ha deliberato proprio ieri che dice si alla rottamazione quater.



Stralcio cartelle esattoriali sotto i 1000 euro: la cassa forense approva la rottamazione quater

Come sappiamo la tregua fiscale necessita dell’adesione dei singoli enti creditori. Vale per i comuni quanto per le casse previdenziali. È per questo che la cassa dei dottori commercialisti ha detto no sia al saldo e stralcio che alla rottamazione quatercassa forense invece ha deliberato proprio ieri di applicare le norme sulla definizione agevolata delle somme scritte al ruolo dal 2000 al 2021 i sensi dell’articolo 1 comma 231, 252 della legge 197/2022.



Quindi l’adesione alla misura comporterebbe una diminuzione del carico esattoriale di 159 milioni di euro a fronte di un carico di 709 milioni di euro. Questo potrebbe accelerare le procedure di incasso del carico residuo, con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative.

Stralcio cartelle esattoriali sotto i 1000 euro: la cassa dei commercialisti rifiuta

Quindi sarà ridotto l’importo relativo alle sanzioni amministrative ma non al capitale. Per quanto invece concerne lo stralcio automatico di tutte le cartelle sotto i 1000 euro, la cassa ritenuto di non aderire. Anche perché le somme potrebbero rientrare nella definizione agevolata.
Il documento sottolinea che lo stralcio automatico delle somme iscritte a ruolo per sanzioni civili e interessi nel 2000/2015 “comporterebbe una diminuzione del carico esattoriale di circa 11,6 mln di euro, senza alcun beneficio per l’ente in termini di riscossione del restante carico relativo al capitale e alle sanzioni amministrative”.



Anche la Cassa dei dottori commercialisti, come detto, si è chiamata fuori dal saldo e stralcio. “La decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento degli associati», soprattutto in relazione a chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando le maggiorazioni. Il mancato versamento delle maggiorazioni «non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale”. Per le stesse ragioni la Cassa ha stabilito di non aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 1, co. da 231 a 252, della legge di bilancio, vale a dire la rottamazione quater.