Nei giorni scorsi la Corte costituzionale si è espressa sulla questione di incostituzionalità avanzata in merito alla cosiddetta sugar tax, ovvero la tassa che graverà sui consumatori di bevande analcoliche edulcorate. A sollevare la questione di illegittimità era stata la seconda sezione del Tar del Lazio, che aveva censurato la norma ipotizzando che violasse il principio costituzionale (articoli 3 e 53) dell’eguaglianza tributaria.



La sugar tax, di fatto, potrà entrare tranquillamente in vigore senza opposizioni, ma non è effettivamente chiaro quando si procederà in tal senso. Infatti, la norma è stata introdotta da una legge (la 27) del 2019, ma da quel momento è rimasta ferma, salvo numerosi rinvii nel suo termine di decorrenza, che è attualmente fissato per il prossimo primo di luglio. Quando entrerà in vigore la sugar tax di unirà alle tasse indirette che già gravano sui prodotti alimentari, colpendo solamente le bevande analcoliche eccessivamente zuccherate (dai succhi, ai te, alle acque aromatizzate che sono addizionati con zuccheri o dolcificanti). La tassa non avrà alcuna finalità fiscale, ma il solo scopo di contrastare obesità e diabete.



Corte costituzionale: “Sugar tax voluta dall’OMS”

Secondo il Tar proprio la natura selettiva della sugar tax poteva essere alla base della violazione dell’eguaglianza tributaria, facendo esclusivo riferimento alle bevande analcoliche edulcorate e “non anche altri prodotti alimentari diversi con le medesime sostanze“, configurandosi come discriminatorio. La Corte, invece, non ritiene “né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata” la norma, seppur faccia solo riferimento alle bevande analcoliche.

Inoltre, rileva la Corte, la sugar tax “è disegnata raccogliendo l’invito dell’OMS, contenuto nel Rapporto del 2015, ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche”, in virtù di comprovati risultati scientifici nella riduzione dell’incidenza dell’obesità. Inoltre, secondo la Corte, è illogico equiparare le bevande analcoliche ad “altri prodotti contenenti i medesimi edulcoranti”, perché si tratterebbe di “prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande”, mentre la sugar tax non si prefigge di tassare “le sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente le bevande”.