Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, generalmente indicata come “legge sul fine vita” o come “legge sul testamento biologico”. La legge, vale la pena ricordarlo, è intervenuta per fare ordine tra le molteplici rivendicazioni di chi chiedeva di poter decidere sulla propria morte, appellandosi al principio di autodeterminazione. La legge consente di disporre delle proprie volontà pro futuro, esprimendo il proprio consenso o il proprio rifiuto rispetto a determinati trattamenti nel caso di una possibile propria incapacità.
Il principio orientatore della norma è quella di garantire al malato il diritto di decidere in merito alle cure che desidera o che può rifiutare, anche nel caso che si trattasse di cure salvavita. Ogni cittadino è libero di esprimere le proprie decisioni avendo la certezza che verranno rispettate.
La legge, in realtà, non comprende solo il cosiddetto testamento biologico, ma un insieme di elementi che costituiscono la base di un nuovo modo d’intendere il rapporto medico-paziente, soprattutto all’interno di una struttura sanitaria. Nonostante la legge non parli affatto di eutanasia, la prospettiva eutanasica resta però evidente soprattutto nell’articolo 1, quando il diritto del paziente a rifiutare le cure proposte si applica anche ai trattamenti salvavita e nutrizione e idratazione, le più fisiologiche tra le funzioni di ogni essere vivente, sono assimilate ai trattamenti salvavita e in quanto tali possono essere rifiutate.
La sentenza della Corte costituzionale è intervenuta successivamente sul rapporto tra suicidio assistito ed eutanasia, depenalizzando il primo ed escludendo la seconda, ma nello stesso tempo rilanciando il ricorso alle cure palliative, previsto dalla legge 38/2010, come tempo e come spazio di cura da offrire al malato, in forza del suo diritto a vivere la sua vita fino alla fine, offrendogli la migliore assistenza possibile e possibilmente senza dolori.
Il quadro attuale
Ma in questi sei anni dall’approvazione sia della legge 38/2010 che della 219/2018, l’attenzione mediatica si è concentrata soprattutto su due aspetti che vale la pena denunciare con forza e con assoluta determinazione. Da un lato si è prestata un’enorme attenzione all’applicazione del principio di autodeterminazione quando invoca un presunto diritto a morire, ignorando totalmente lo stesso principio di autodeterminazione quando invece si appella al diritto a vivere e a ricevere tutte le cure necessarie, come previsto dalla Costituzione, all’articolo 32, ma anche dalla legge 833/1978, istitutiva del Ssn. La quantità di cittadini che in questi ultimi anni si è dichiarata scontenta del Ssn perché non riceve le cure necessarie con la dovuta qualità e tempestività supera abbondantemente il numero delle persone che chiedono di morire. Eppure, a questi ultimi si presta un’attenzione di gran lunga maggiore.
Il diritto ad essere curato precede sotto tutti gli aspetti il diritto a morire, ma quest’ultimo oggi sembra imporre le sue regole all’intero sistema sociosanitario, pretendendo una legge ad hoc che lo sottragga ad ogni eventuale limite che non sia la sola volontà del paziente. Ma per chi si appella al diritto di vivere e di essere adeguatamente curato, il principio non si applica con la stessa forza ed incisività. Paradossalmente non fa notizia e se non fa notizia può essere ignorato, a favore della spettacolarizzazione mediatica del diritto a morire. Un solo caso di chi invoca la morte riesce a far passare inosservata la voce dei milioni di casi che invece invocano il diritto alla vita. La disparità, la discriminazione è veramente sorprendente.
Il secondo aspetto, che non si può più sottacere, riguarda la graduale, ma potente sostituzione del rifiuto delle cure anche salvavita, come previsto dall’articolo 1 della legge 219/2018, con la richiesta di un vero e proprio kit della morte, sia che lo si richieda alla Asl o che lo si acquisti su Internet. Siamo passati da una eutanasia passiva – il lasciarsi morire rifiutando le cure – ad una volontà attiva che pretende di ottenere i famaci necessari per accelerare la morte. Ossia una vera e propria forma di eutanasia attiva, in cui il suicidio, richiesto dal paziente, si avvale di ogni aiuto possibile, purché alla fine il gesto, sia che si tratti di prendere un liquido da bere o una compressa da inghiottire, venga compiuto dal paziente in prima persona. È la grande ipocrisia che salva formalmente la differenza con l’omicidio del consenziente; i casi che finora si sono verificati sotto la sponsorship dell’Associazione Coscioni mostrano che comunque la linea di demarcazione è già stata attraversata.
Una legge regionale per spianare la strada all’eutanasia
La domanda che sorge spontanea allora è questa: a che serve una nuova legge che renda ancor più facile l’accesso al cosiddetto suicidio assistito?
Una chiara opposizione del Governo centrale rende altamente improbabile che si possa trattare di una legge nazionale e quindi l’opzione prevalente attualmente è quella di una legge regionale, condivisa però tra il maggior numero possibile di regioni. E se il ruolo giocato dalle Regioni del centrosinistra, da sempre più favorevoli ad una legge sull’eutanasia, appare facilmente prevedibile, molto meno chiaro è il ruolo che giocheranno le regioni del centrodestra, prima tra tutte il Veneto. Luca Zaia, suo governatore già al terzo mandato, ha più volte rilasciato molte dichiarazioni francamente ambigue. Le ultime risalgono al 17 agosto. “Serve una legge per un percorso più rispettoso”, come se l’attuale legge non lo consentisse o la sua applicazione venisse tradita. Ma la cosa più singolare è la ricostruzione dei fatti che Zaia fa a partire dal caso Englaro. Afferma infatti il governatore veneto: “Spesso i tribunali hanno preceduto il legislatore per quanto riguarda temi come il fine vita. Il padre di Eluana Englaro, ad esempio, ha ottenuto l’autorizzazione a sospendere l’alimentazione non dal Parlamento, riunito a discutere senza concludere nulla, ma tramite la sentenza di un tribunale”.
La vicenda Eluana risale ormai a 15 anni fa e la dialettica tra Parlamento e magistratura raggiunse toni talmente accesi nel contrasto tra le diverse posizioni da rendere ben difficile, ancora oggi, accettare quella che fu una vera e propria operazione di delegittimazione del Parlamento, mentre stava emanando una legge giunta alla firma del presidente Napolitano. Quella affermazione, “…riunito a discutere senza concludere nulla”, suona quasi offensiva se si ricorda che allora lui votò a favore della proposta di legge in discussione in Consiglio dei ministri.
Ma Zaia insiste ancora, facendo del piano linguistico un vero e proprio strumento per modificare la sensibilità pubblica: “Viene detto impropriamente ‘suicidio assistito’, io parlerei piuttosto di riconoscimento del percorso di fine vita, che forse è anche più rispettoso. Io non sono qui a promuovere il fine vita, ma un fatto di civiltà: un diritto che deve essere garantito ai cittadini. Se succedesse a me vorrei poter decidere”.
Certamente Zaia, che ben conosce le leggi vigenti, sa bene che oggi lui può decidere di rifiutare ogni cura, comprese quelle salvavita, ma non può certo decidere di assumere farmaci, magari forniti dalla Asl, che lo conducano direttamente alla morte in tempi brevi e sicuri. Questo non è solo suicidio assistito e ancora una volta ha ragione lui. È effettivamente un percorso di fine vita che conduce inesorabilmente alla morte, ma non è affatto scontato definirlo più rispettoso. Soprattutto se al malato non sono state offerte nei tempi e nei modi adeguati tutte le cure palliative che potrebbero fare da deterrente alla sua volontà di morte. Il rispetto non sta nell’assecondare pedissequamente la volontà del malato, ma sta nell’offrirgli mezzi alternativi per continuare a vivere.
Per concludere
Nei casi che si sono verificati in Veneto c’è stata un’interpretazione molto discutibile su ciò che è effettivamente configurabile come “trattamento di sostegno vitale”; è ormai urgente ottenere dalla comunità scientifica una definizione rigorosa in tal senso, evitando interpretazioni arbitrarie e indebitamente amplificate caso per caso. Anche perché le ultime parole di Zaia nel corso di una sua intervista in diretta sono state: “Un Paese civile deve dotarsi di una legge, è impensabile gestire questa questione tramite sentenza. Finirà che, se questa legge non la facciamo per scelta, la faremo per necessità perché ormai ci sono sempre più casi di questo genere”. Parole che più che apparire rassicuranti, sono suonate come una minaccia a chi da anni si batte perché una legge sull’eutanasia, e per di più sull’eutanasia attiva, in Italia non ci sia.
Conosciamo tutti gli effetti che una analoga legge ha avuto in Olanda, in Belgio, in Canada, dove i morti si sono moltiplicati, senza che i diritti di chi invece vuole vivere e vuole curarsi abbiano trovato ascolto adeguato. Il governatore, invece di preoccuparsi tanto dell’approvazione di una legge che tutela il diritto di morire “dignitosamente”, si preoccupi piuttosto del diritto di coloro che vogliono dignitosamente vivere.
— — — —
Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.
SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI