La Cassazione con la recente sentenza numero 1141 pubblicata lo scorso 16 gennaio 2023, ha decretato che l’amministratore di un super condominio, in caso di mancato pagamento delle spese relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni a più edifici condominiali, è tenuto a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli condòmini morosi e non dei proprietari.



Super condominio: quando la richiesta di pagamento ai condòmini è illegittima

In un caso del genere infatti si verifica un difetto di legittimazione passiva, che deve essere revocato con spese legali a carico del super condominio ricorrente.

Nella fattispecie il giudice ha chiarito che un condomìnio aveva negato di essere anche condòmino del super condominio e, nel caso specifico, di non essere tenuto al pagamento della somma. Il tribunale quindi aveva affermato che non c’era preclusione a che un condominio caratterizzato dall’esistenza di proprietà comuni, fosse a sua volta un condomino di un più ampio complesso condominiale.



Secondo il giudice infatti nei casi in cui esistono super condomini, i singoli amministratori non possono interferire nella gestione delle parti comuni affidate al super condominio. Quindi non è legittimata la richiesta di di pagamento ai condomini ma, nella fattispecie, è chiamato al risarcimento delle somme non corrisposte dai condomini nella persona dell’amministratore del super condominio.

Super condominio: chi è obbligato al pagamento delle spese

La Suprema Corte con la sentenza 22.954/2022 aveva affermato che i legittimati passivi al pagamento delle quote sono i singoli condómini e non i condomìni.
Con l’assunto che ciascun condómino è obbligato a contribuire alle spese per il godimento dei beni comuni a più condomìni.



La decisione nasce dal fatto che molto spesso gli amministratori di un super condominio delegano amministratori semplici alla riscossione dei fondi, ma il fatto di rivalersi contro di loro e in un certo senso sbagliato visto che non sanno molto spesso nemmeno chi sono i condomini.