Il superbonus 110% è stato fortemente modificato se non altro perché l’aliquota intera può essere richiesta dai condomini o proprietari delle villette, che abbiano terminato i lavori entro una certa data.

La quantità dei lavori portati a termine deve essere almeno del 30%, la cosiddetta SAL. Tra gli immobili che hanno deciso di usufruire dell’agevolazione, ci sono anche edifici che non hanno raggiunto i lavori a causa dell’impresa edile che, per lungaggini di vario tipo, non ha proceduto con la speditezza preventivata. Orbene, in che modo ci si può rivalere?



Superbonus 110% 2023: cosa accade se la ditta non finisce i lavori

Potrebbe capitare che l’impresa che ha fornito il committente di un preventivo non cominci affatto i lavori. A seconda di quanto tempo resta, si può procedere mandando l’intimazione a cominciare i lavori oppure scegliere di cambiare la ditta. Se nel contratto stipulato sul Superbonus 110% sono presenti delle clausole, sarà utile fare leva su quelle per velocizzare la procedura di inizio e prosecuzione lavori. Nel caso in cui invece la ditta abbia già cominciato i lavori ma li abbia interrotti poiché l’incremento dei costi delle materie prime ha fortemente intaccato la sua capacità produttiva e di rifornimento, il committente non può fare altro che scrivere all’ufficio legale della ditta chiedendo di proseguire i lavori.



In realtà non è necessario che vi sia un contratto, basta avere anche soltanto un preventivo stipulato tra il committente e la ditta, oltre al verbale di delibera assembleare che reca il quantitativo in denaro e la ripartizione dello stesso per le quote millesimali.

Superbonus 110% 2023: gli strumenti di tutela per il committente

Il committente dunque può procedere attraverso alcuni mezzi di tutela che vanno dall’intimazione ad adempiere al risarcimento del danno per l’inadempimento. Se la ditta interrompe i lavori oppure li termina entro un periodo differente creando danno è possibile quindi a dire le vie legali per determinare il danno.



Tuttavia è opportuno dimostrare che la ditta edile avesse ricevuto anche l’obbligo di portare a termine i lavori del Superbonus 110% non ancora eseguiti per poter quantificare il danno: infatti va valutata la differenza tra le opere eseguite e quelle che Ancora mancano, presupponendo che la prestazione stipulata da contratto oppure da accordo mediante preventivo è indivisibile. Se ciò dovesse essere dimostrato l’azienda potrebbe essere condannata per inadempimento totale.

L’articolo 1455 del codice civile dice che “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti a scarsa importanza, ha avuto riguardo dell’interesse dell’altra“.