Il superbonus 110% che è tanto piaciuto agli italiani, consentendo loro di poter ammortizzare buona parte della spesa utilizzata per le ristrutturazioni edilizie di fabbricati, edifici e ville purché venissero rispettati alcuni requisiti, trova invece cooperative sociali un limite di spesa. Tuttavia l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile azzerare questo limite e accrescerlo, ma soltanto In determinate condizioni. Vediamo insieme quali.
Cooperative sociali: l’interpello all’Agenzia delle Entrate
Le cooperative sociali hanno un limite di spesa relativamente all’utilizzo del Superbonus 110% che potrebbe essere più alto rispetto a quanto previsto per tutti gli altri beneficiari, qualora si rispettassero determinati requisiti. A specificarlo è l’Agenzia delle entrate nella risposta numero 407 del 4 agosto 2022. Ecco cosa ha stabilito l’Agenzia delle entrate.
L’agenzia infatti ha stabilito le modalità con cui è possibile poter potenziare il limite di spesa, spiegando che al giorno 1 giugno 2021 devono essere rispettate alcune condizioni tra cui:
- l’esercizio di attività socio-sanitaria e assistenziale,
- assistenza di compensi per i membri del CdA,
- possesso di immobili di categoria B1 B2 e D4.
La risposta dell’Agenzia delle entrate trova origine all’interpello di’ una cooperativa sociale che, secondo la legge 381 del 1991 è una ONLUS di diritto e che intende eseguire degli interventi edilizi sul proprio patrimonio immobiliare, volendo usufruire di un limite di spesa più elevato. I cespiti su cui eseguire i lavori agevolabili, sono infatti utilizzati a fini abitativi per questioni umanitarie ad esempio per accogliere i profughi oppure per i lavoratori che sono censiti nella categoria catastale d/2 oppure c/2.
La cooperativa dunque ha specificato che la ristrutturazione prevede comunque il cambio di destinazione d’uso della struttura che diventerebbe una categoria catastale B1 vale a dire un’attività socio-sanitaria.
Cooperative sociali: cosa dice la legge
Quindi l’istante ha chiesto conferma della presenza di tutti i requisiti e delle detrazioni fiscali di cui la legge 34 del 2020 all’articolo 119 il cosiddetto Superbonus 110%, nei limiti previsti dal comma 10 bis dell’articolo 119 vale a dire il credito che lente intende poi accedere a terzi punto la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata che:
“il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.
In altre parole il decreto rilancio prevede un tetto di spesa potenziato è soggetto a questi limiti di spesa calcolabile nel modo indicato dall’articolo, ma anche per le cooperative va indicato il tetto massimo di spesa agevolabile come per qualsiasi altro destinatario delle agevolazione e del tipo di intervento da realizzare, però non sussiste alcun limite legato al numero degli immobili agevolabili visto che l’alimentazione riguarda solo le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività impresa, Arti e professioni.
Cooperative sociali: i requisiti fondamentali per poter eliminare il limite di spesa
Per godere di questo peculiare regime la ONLUS deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- deve svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119, e per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione;
- gli interventi agevolabili devono essere effettuati su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, in data certa anteriore al 1° giugno 2021.
- Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi (cfr. risp. 4.4.6 della Circ. n. 30/E/2020).
Alla luce della richiamata disciplina, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la cooperativa sociale non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus 110%, disciplinata dal citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio per gli interventi che intende effettuare, atteso che, il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.