Come sappiamo il superbonus 110% sta per tramontare in quanto il governo meloni vuole abbassare la percentuale in detrazione al 90%. Nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle spese che sono incluse e alle spese che invece non possono essere conteggiate per la detrazione.
Superbonus 110% e barriere architettoniche: le spese non ammesse
Le spese incluse e quelle escluse per il superbonus 110% che comunque verrà applicato ancora fino alla fine del 2022 e per alcuni particolari soggetti fino a marzo 2023, riguarda l’installazione dell’ascensore. Infatti esistono varie modalità per costruire un ascensore all’interno di un fabbricato, molto spesso viene utilizzato un locale cantinato che è di proprietà di un inquilino, molto spesso quello che ha il piano ammezzato o il piano sottoscala.
Anzitutto va chiarito che per poter ottenere il superbonus 110% il condominio deve utilizzare degli spazi comuni e quindi, quelli di proprietà privata devono essere acquisiti dal condominio e suddivisi per quote millesimali.
Naturalmente l’installazione di un ascensore serve anche per eliminare le barriere architettoniche quindi è una spesa che potrebbe rientrare in due bonus differenti. È bene precisare che però l’ammontare in denaro utile per acquistare lo spazio privato ai fini di destinarlo alla proprietà condominiale, quello non può essere sovvenzionato dallo Stato.
E quindi quella singola spesa non può rientrare assolutamente all’interno del superbonus 110%. Bisogna Inoltre considerare anche le spese utili al rogito e quindi le spese notarili per l’acquisizione della stessa area.
Superbonus 110% e barriere architettoniche: le spese ammesse
Ne consegue dunque che saranno ammesse solo le seguenti spese:
- l’acquisto dei materiali,
- gli oneri di urbanizzazione,
- la progettazione del lavoro,
- le perizie e i sopralluoghi,
- le imposte di bollo,
- l’IVA e i diritti potranno essere le spese ammesse per il beneficio sia del superbonus 110%,
- sia per quanto concerne il bonus barriere architettoniche.
Infatti a chiarirlo è la stessa Agenzia delle entrate con la circolare 28/e del 2022 e anche con la risposta 547 del 4 novembre 2022.