Per quanto concerne le truffe relative al superbonus 110% che viene automaticamente congelato in banca anche l’Istituto di credito è parte offesa di questo reato. I crediti d’imposta utilizzate quindi secondo i PM in modo fraudolento e poi ceduti vengono bloccati nel cassetto fiscale dell’intermediario finanziario che li ha comprati mediante l’istituto della “cessione del credito“.
Superbonus 110%: “Anche la banca è parte offesa”
Questo può essere legittimato dal fatto che il sequestro imposto dal giudice è quello impeditivo ovvero volto a impedire che il reato giunga a compimento e quindi approdi ad una appropriazione indebita ottenuta mediante la truffa.
Recentemente la Cassazione nella sentenza 40.867/22 pubblicato il 28 ottobre dalla terza sezione penale ha bocciato il ricorso proposto dall’intermediario finanziario e quindi è stata confermata la misura cautelare reale per un milione di euro nell’indagine per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, evasione fiscale e falso. Quindi il sequestro preventivo In questo caso non è finalizzato alla confisca ma soltanto ad impedire che il reato venga portato a compimento. Questo naturalmente non impedisce alla banca di costituirsi parte offesa nel processo.
Superbonus 110%: gli ermellini citano le parole di Ernesto Maria Ruffini
In questa sentenza quindi si definisce la banca come parte offesa in un reato di truffa che non è addebitabile è alla banca stessa che, comprando quel credito formalmente inesistente, ha creduto di poter saturare la propria tax capacity. Abbiamo visto che in Italia le truffe relative al superbonus 110% sono aumentate sempre di più e lo stato, con l’ausilio della guardia di Finanza, è riuscita già a isolare molti casi per alcuni miliardi di euro. Ma come si farà quindi nei confronti di quelle banche? Fondamentalmente queste hanno acquistato un credito nei confronti dello Stato e nessuno può toglierglielo.
I giudici di Corte di Cassazione hanno anche citato le parole del presidente dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini alla commissione bilancio del Senato il 10 febbraio 2022: “In caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto ‘cose pertinenti al reato’, tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivalersi nei confronti del cedente”.