L’Agenzia delle Entrate ha precisato attraverso la circolare numero 13 del 13 giugno 2023 quali sono le condizioni di applicazione del superbonus. Evidentemente ad alcuni contribuenti non era ancora chiaro se si potesse ancora accedere all’aliquota piena del 110%, oppure alla aliquota al 90%.

Superbonus 110%: quando resta l’aliquota piena

Attraverso le disposizioni del decreto aiuti quater, la legge di bilancio approvata il 28 dicembre 2022, con le disposizioni del decreto legge numero 11 del 16 febbraio 2023, hanno modificato integralmente i requisiti per poter usufruire del superbonus 110%, che ha visto l’aliquota ridotta al 90%.



L’aliquota piena può essere ottenuta attraverso una detrazione fiscale del 110% per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. La percentuale al 90% invece scende per le spese sostenute nel 2023.

L’aliquota piena al 110% viene però estesa soltanto in determinati casi anche alle spese del 2023:

Si tratta dei casi in cui siano inclusi i lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, purché la comunicazione di inizio lavori, la cosiddetta Cila, sia stata presentata entro il 25 novembre 2022, ma anche gli interventi e la relativa delibera assembleare deve essere stata approvata entro il 18 novembre 2022.



Va chiarito che su queste date va provata la data reale di delibera assembleare e di tutti gli altri documenti.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo abitativo entro il 31 dicembre 2022 possono ancora beneficiare del superbonus 110% anche per tutte le spese effettuate nel 2023. Ma per quanto concerne gli edifici unifamiliari l’aliquota piena si applica solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 oppure entro il 30 settembre 2023 qualora siano già stati eseguiti lavori per almeno il 30% di quelli previsti complessivamente entro il 30 settembre dell’anno precedente, quindi entro la stessa data dell’anno fiscale 2022.



Superbonus 110%: chi accederà alla detrazione al 90%

Invece l’aliquota al 90% è prevista per i lavori avviati dal primo gennaio 2023 su unità immobiliare e riguarda le persone fisiche si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per beneficiare di quest’agevolazione fiscale il contribuente dev’essere il titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento solo di un’unità immobiliare.

Tutti coloro che invece hanno effettuato le spese entro il 31 dicembre 2023, così come stabilito dal decreto aiuti quater all’articolo 9, comma 1, lettera a, potranno beneficiare della aliquota al 90% e il contribuente deve essere titolare anche del diritto di proprietà dell’immobile oppure avere il diritto reale di godimento sull’unità immobiliare che deve essere adibita ad abitazione principale. Inoltre il contribuente deve avere un reddito dimostrabile non superiore a 15 mila euro calcolato sulla base del comma 8 bis 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Gli edifici condominiali che abbiano sostenuto spese entro il 31 dicembre 2025 potranno godere del superbonus 110%, nel caso in cui gli interventi siano avvenuti in condomini la cui maggioranza della proprietà è attribuibile agli istituti autonomi case popolari (IACP).

È necessario però che siano state eseguiti i lavori per almeno il 60% dell’intervento totale entro il 30 giugno 2023.

Il superbonusdel 110% rimane valido per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi effettuati da Organizzazioni di volontariato (OdV), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni di promozione sociale (APS) che operano nel settore dei servizi socio-sanitari e assistenziali.