La grande partecipazione da parte dei contribuenti italiani al superbonus 110%, ha generato delle fattispecie giuridiche difficili da dirimere, ad esempio è il caso in cui un intero condominio abbia deciso di delegare alla firma l’amministratore di condominio, salvo poi ripensare alle decisioni prese. In questo caso chi è responsabile? L’amministratore o i condomini?
Superbonus 110%: se l’amministratore ha il potere di firma
In realtà le situazioni possono essere molteplici, se ad esempio sono i condomini ad aver ripensato a quanto comunicato all’amministratore, che Ha agito in tutta buona fede apponendo le firme secondo indicazione delle decisioni dell’assemblea condominiale che, ricordiamo, Per quanto concerne i lavori straordinari deve approvare le delibere in maggioranza assoluta, in quel caso il responsabile sono indubbiamente i condomini. Ma nel caso in cui l’amministratore ha avuto mandato di affidare a un genere al contractor il potere di firma e quindi questa figura stipulato contratti con società terze deputate alle espletamento dei lavori stabiliti per l’ottenimento della super bonus 110%, in questo caso tutto risulta assolutamente diverso.
Spesso infatti i contratti stipulati con i General contractor generano delle penali in caso di recesso. Ed è proprio qui che casca l’asino: dal momento che nessun condomino avrebbe mai affidato un contratto che preveda delle penali ad un General contractor, i condomini spesso fanno resistenze quando si vedono raggiungere dalla richiesta di pagamento di penali. Chi è che deve pagare? L’amministratore è responsabile di ciò che ha scelto, oppure sono i condomini?
Superbonus 110%: le penali derivanti da un accordo sottoscritto con un General contractor
Va detto che se l’amministratore ha ricevuto il mandato a firmare al posto del condominio, non importa da chi o da cosa siano scaturite le penali, ma concedere il potere di firma ad un amministratore comporta anche l’assunzione delle responsabilità delle conseguenze che il potere di firma ha scatenato e dunque l’eventuale recesso da parte di un condominio ad un contratto stipulato con porte inevitabilmente il pagamento delle penali a carico del condominio sia che sia stato l’amministratore ad apporre la firma o meno.
Ma bisogna anche specificare che non sempre l’amministratore viene considerato non responsabile di ciò che fa, ad esempio se per la sua formazione, avrebbe dovuto informare il condominio della pericolosità di una determinata clausola all’interno di un contratto, in questo caso si dovrebbe sempre commisurare la clausola alla conoscenza e agli obblighi professionali dell’amministratore. Quindi per concludere si potrebbe dire che, sebbene a pagare debbano essere sempre i condomini, la responsabilità professionale dell’amministratore, le modalità di comunicazione dello stesso con i condomini, va chiarita caso per caso con un legale.
Se nella cessione del potere di firma ad esempio il condominio ha inserito una clausola in cui si specificava che le eventuali clausole dei contratti dovessero essere comunque discusse con il condominio in una seconda delibera e in questo modo si sarebbe potuta scaricare la responsabilità direttamente sull’amministratore.