Con una circolare di qualche giorno fa, l’Ade ha chiarito le regole sul Superbonus 2025 e ha specificato che né lo sconto in fattura e neppure la cessione del credito sono delle misure ammissibili, salvo alcune eccezioni e condizioni particolari di cui parleremo nell’articolo.
Secondo l’articolo 2 e il comma 1 previsto dall’Agenzia delle Entrate, l’ente governativo ha specificato in modo esplicito quali riconoscimenti fiscali possono essere goduti dal contribuente che ha effettuato dei lavori sull’unità immobile grazie al Superbonus.
Superbonus 2025 senza sconto in fattura e cessione del credito
Il Superbonus nel 2025 vede l’applicazione di regole severe sia sull’approvazione dell’intervento edilizio che sul riconoscimento del contributo fiscale. Il Governo ha previsto delle strette per i contribuenti che non hanno onorato gli adempimenti inclusi nelle recenti strette normative.
I contribuenti che hanno goduto del Superbonus prima del 17 febbraio di due anni fa, nonché nel 2023, avrebbero dovuto inviare la CILA e comprovare la delibera comunale dimostrando l’interesse e l’ok da parte di ciascun condomino.
Nel caso in cui i due adempimenti non fossero stati rispettati il contribuente potrà ricevere una detrazione fiscale ma non potrà riscuotere né la cessione del credito e neppure ottenere lo sconto nella fattura.
Il legislatore con un Decreto risalente al 2024 ha fatto divieto di utilizzare questi due riconoscimenti fiscali laddove – oltre alla mancata documentazione di dichiarazione di inizio lavori – al 30 marzo scorso non risultano avviati gli interventi e né sostenuti i costi idonei per il Superbonus.
Deroghe per premiare la tempestività
Il legislatore ha accettato e promosso le deroghe soltanto a determinate condizioni, ovvero “premiando” i contribuenti che hanno avviato i lavori prima del 30 marzo dell’anno scorso e hanno provveduto a sostenere le spese necessarie per l’intervento.
Documentando l’inizio dei lavori – al di là dell’avanzamento – prima della data sopra citata, e con l’invio della CILA è possibile continuare a godere della proroga relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Il caso del subappalto
Attenzione nel caso del subappalto, il cui riconoscimento della cessione del credito e dello sconto in fattura è ammesso anche da un committente differente da quello finale purché invii in tempo la fattura comprovante i lavori.
Nel caso in cui la fattura non venisse inviata in tempo pur avendo sostenuto i costi necessari entro il 30 marzo scorso, nessuna delle due forme di contributo potrà essere ammessa.