Il Superbonus non ammette né la cessione credito e neppure lo sconto in fattura se non si comprova un reale intervento edilizio in cantiere. Ad averlo chiarito è stata l’Agenzia delle Entrate dopo che secondo qualcuno la sola CILAS sarebbe stata sufficiente all’ottenimento della misura.
L’Ade ha specificato che in caso di CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) senza un effettivo lavoro cominciato, il Superbonus non può essere accettato. Questo si ripercuote sul contributo che supporterebbe e ammortizzerebbe il budget per iniziare e concludere i lavori.
Superbonus, cessione credito inesistente con la sola CILAS
La cessione del credito del Superbonus verrà preclusa laddove venga presentata soltanto la CILAS senza alcun lavoro iniziato. E l’Agenzia delle Entrate chiarisce un altro aspetto, neanche il pagamento della parcella dei professionisti (seppur finalizzata correttamente entro marzo 2024) potrà salvare l’interessato.
Il fisco li definisce come “CILAS dormienti”, perché essenzialmente si tratta di pratiche vengono inviate all’ente locale di riferimento, senza che però poi vengano effettivamente concluse (o talvolta il tempo trascorso tra l’invio e l’inizio dei lavori è esageratamente lungo).
Con le nuove restrizioni sul Superbonus al 110% il suo ottenimento è ancora più complesso. A mettere dei paletti è il Decreto Legge numero 39 del 2024, che ha posto divieto sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito per quel che riguarda la CILAS.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – come da circolare – va trasmessa entro il 30 marzo 2024. Allo stesso tempo, contestualmente, è essenziale documentare i costi affrontati (con delle fatture ad esempio), per gli interventi edilizi realmente avvenuti.
Parcella professionale insufficiente
La documentazione dev’essere congrua all’effettivo svolgimento dei lavori. Il pagamento della parcella professionale ad esempio, non è sufficiente a determinare l’ottenimento dello sconto in fattura e né tanto meno della cessione del credito del Superbonus.
Dunque le uniche fatture accettate sono quelle inerenti alle spese affrontate per gli interventi edilizi. Qualunque altra e sola fattura di pagamento (senza inizio dei lavori) e destinate all’amministrazione, ai professionisti o ai tecnici, sarà rigettata.