Coloro che usufruiscono del Superbonus in dichiarazione dei redditi, non possono accedere al Decreto Legge 212/2023, anche noto come “salvagente”. Nella pratica, si tratterebbe di ricevere la cessione del credito al 110% o sconto in fattura.
Questo non vuol dire che la detrazione diretta al 90% oppure al 110% (percentuali risalenti al 2023), possa essere recuperata anche se i lavori non sono stati portati al termine entro e non oltre, il 31 dicembre del 2023.
Superbonus in dichiarazione dei redditi: le regole da seguire
Il Superbonus in dichiarazione dei redditi potrebbe essere un problema. Nello specifico, le spese fatturate entro e non oltre il 31 dicembre del 2023, possono essere detratte usufruendo delle stesse percentuali dello scorso anno (indipendentemente che si tratti di un cantiere chiuso o aperto).
Le novità sull’incentivo edilizio sono piuttosto ampie. Le cifre cedute oppure scontate, vengono inserite nella Legge di Bilancio con la dicitura “Non sono oggetto di recupero”. Per appurare quando godere della cessione del credito al 110% e sfruttare lo sconto in fattura, è necessario comprendere e valutare “la fine o l’inizio dei lavori in cantiere“.
La norma ha come obiettivo, la conversione in Legge dal Parlamento (senza alcun cambiamento), dove però, si riscontrano evidenti difficoltà nell’elargire il credito (sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito), specialmente nel caso in cui un cantiere non fosse stato chiuso.
Questa interpretazione di Legge, potrebbe sembrare essere equivalente ad una disparità di trattamento tra beneficiari che hanno goduto del diritto al rimborso dei costi tramite la fruizione diretta, e chi invece ha optato per delle “soluzioni alternative”.
Per chiarire meglio l’asset operativo del Superbonus, occorre stabilire che secondo il principio di cassa (contrariamente al vecchio Decreto 212/2023), si può sfruttare la detrazione diretta, e dunque non è sufficiente “chiudere il cantiere entro l’anno fiscale”.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce nel caso del Superbonus in dichiarazione dei redditi, che: “i costi sostenuti nel corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui viene perfezionata la fine dei lavori, non è possibile portarli in oggetto come da articolo 121 del DL 34/2020, e le agevolazioni da corrispondere possono essere convertite esclusivamente in detrazioni dall’imposta lorda.”