Come sappiamo sulla base della normativa vigente, saranno considerati tutti i pagamenti effettuati con metodo tracciabile, per quanto concerne la concessione delle agevolazioni fiscali come il superbonus e altri bonus edilizi. In particolare per la concessione di questi contributi è consigliato prediligere il bonifico parlante rispetto a quello ordinario.



Superbonus e bonifico parlante: l’importanza del bonifico parlante

La differenza tra i due, come abbiamo già spiegato altre volte, consiste nella introduzione di tantissime informazioni aggiuntive che qualificano la natura del pagamento, oltre che corredare lo stesso di altre informazioni relative alla pratica.



Tutti coloro che per poter ottenere il superbonus 110% oppure quello ridotto al 90% nel 2023, effettuano pagamenti di tutte le spese sostenute con il bonifico parlante, potranno prelevare la ritenuta dell’8%. Il bonifico parlante deve contenere:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita IVA o del codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Nei casi in cui viene invece utilizzato il bonifico ordinario, l’Agenzia delle Entrate potrebbe pregiudicare l’obbligo di operare la ritenuta, e quindi non permetterebbe il riconoscimento dell’agevolazione. In questo caso bisognerà effettuare un nuovo pagamento.



Superbonus e bonifico parlante: quando è richiesto un nuovo pagamento

Vi sono casi in cui è richiesto di effettuare un nuovo pagamento per poter beneficiare delsuperbonus, cambiando quindi tutte le informazioni relative alla tracciabilità del contributo. Nel caso delle spese sostenute tra il 2022 e il 2023, quindi a cavallo tra i due anni, in questo caso il pagamento potrebbe anche essere ordinario se rientra nelle eccezioni inserite nella normativa del 2016.

Esistono infatti delle eccezioni che sono state inserite all’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 43 del 2016 che aveva chiarito che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale: “Può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, attesa la corretta tassazione del reddito derivante dall’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica”.