Tra i bonus con cui abbiamo imparato a confrontarci a partire dalla pandemia troviamo il noto superbonus, tra i più ‘ritoccati’ rispetto ad altri. Non sono infatti mancate continue modifiche nel corso del tempo, volte a mandare in tilt la ‘macchina burocratica’.

Nel 2023 il superbonus infatti sarà ancora previsto ma non più con l’aliquota agevolata al 110%. Si passerà, tranne poche eccezioni, al 90% per i lavori di ristrutturazione iniziati dopo il 1° gennaio 2023, con differenziazioni a seconda del tipo di edificio. E a partire dal 2024 la percentuale si abbasserà ulteriormente, arrivando al 70%. Il bonus è quindi destinato ad una sua graduale riduzione, non senza ripercussioni anche in ambito giurisprudenziale.



I continui aggiustamenti dell’agevolazione stanno creando infatti un rischio concreto nella gestione della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, con la possibilità anche che gli interessati possano essere sanzionati penalmente qualora non venga tenuto conto dei chiarimenti man mano forniti per l’applicazione del bonus nella prassi.



Superbonus, cosa dice la giurisprudenza sui lavori

Un primo problema connesso alla fruizione del superbonus riguarda le lavorazioni edilizie non ancora eseguite. La Cassazione in merito ha stabilito infatti che il godimento del bonus richiede il completamento degli interventi di ristrutturazione. E ogni riscossione avvenuta tramite la pratica della cessione di credito contravvenendo alla necessaria chiusura dei lavori edilizi, configurerebbe un’ipotesi di reato. Secondo la Suprema Corte dunque saremmo di fronte, in questi casi, ad una simulazione di fatture per spese non ancora avvenute nel loro complesso.



Un altro problema rilevante riguarda i lavori svolti a cavallo tra il 2022 e il 2023. Per poter infatti ancora approfittare dell’agevolazione al 110% occorrerà che lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sia pari almeno al 30% per poter portare in detrazione il superbonus nel 2023. Qualora però non venga rispettato il SAL si dovranno portare le quote che non lo raggiungono in dichiarazione (pari a 1/4) potendo cedere le restanti successivamente (pari a 3/4) .