Dopo quella del Tribunale di Firenze, un’altra sentenza è destinata a far discutere. Il Tar del Friuli Venezia Giulia (Fvg), con un’ordinanza pubblicata il 16 luglio scorso ha accolto il ricorso di una lavoratrice che era stata sospesa perché non vaccinata contro il Covid. I giudici del tribunale amministrativo friulano in primis rilevano che «la ricorrente è guarita dalla infezione da SARS-CoV-2 in data 17 gennaio 2022» e che il provvedimento di sospensione dall’attività medica che è stato impugnato dalla lavoratrice «è stato emesso a meno di 90 giorni dalla dichiarata guarigione».



Ma il termine di tre mesi non è indicato in un decreto o in una circolare, bensì in una nota in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte degli ordini professionali. Infatti, la Federazione degli Ordini dei medici (Fnmoceo) aveva chiesto chiarimenti al ministero della Salute, che aveva risposto appunto con una nota. La circolare a disposizione, emessa a dicembre dello scorso anno, indica come termine 120 giorni, ma in riferimento alla somministrazione della terza dose nei soggetti guariti.



TAR FVG BLOCCA SOSPENSIONE LAVORATRICE NON VACCINATA

Dunque, il Tar del Friuli Venezia Giulia (Fvg) nella sentenza sulla lavoratrice non vaccinata (ma guarita) cita la circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute (n. 32884/2021 del 21 luglio 2021), secondo cui è «possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione». Quindi, non tre o quattro mesi.



I giudici amministrativi, inoltre, scrivono che l’istanza cautelare della ricorrente va accolta, fermo restando comunque che «la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del […] termine di differimento di cui all’art. 44, comma 5, d.l. n. 44 del 2021», come declinato appunto dalla soprarichiamata circolare. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissato, per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 23 novembre 2022.

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