Mentre in Lombardia il Tar ha respinto l’ordinanza del governatore Fontana decidendo che sarà possibile tornare a scuola, in Puglia il discorso è opposto. Nella giornata del 12 gennaio scorso è giunto il decreto del Tar del Lazio con il quale viene respinta la misura cautelare richiesta dai ricorrenti contro la Regione Puglia che aveva disposto la Ddi (didattica digitale integrata) per tutte le scuole di ogni ordine e grado sull’intero territorio regionale, eccezion fatta per i servizi per l’infanzia. Stando a quanto reso noto dall’agenzia di stampa Ansa, il Tar ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordinanza con la quale la Regione dal 5 gennaio ha disposto la ddi. Il ricorso era stato presentato dal Codacons Lecce rappresentato dall’avvocato Luisa Carpentieri, e da otto genitori di studenti pugliesi.



Il decreto firmato dal presidente Orazio Ciliberti spiega che “il riconoscimento di tale opzione sia sufficiente a garantire per i minori di 14 anni la didattica in presenza alle famiglie che lo richiedano per i propri figli, mentre per gli adolescenti di età superiore ai 14 anni la didattica a distanza e quella integrata parrebbero più agevolmente praticabili”.



TAR, IN PUGLIA CHIUSURA SCUOLE LEGITTIMA: COSA ACCADE IN LOMBARDIA

L’ok del Tar alla didattica a distanza (Dad) e alla didattica digitale integrale (Ddi) agli studenti over 14 sarebbe giustificata dalla “maggiore dimestichezza di quegli adolescenti con i mezzi telematici e la migliore organizzazione delle scuole superiori nel somministrare lezioni on line”. Secondo il Tribunale amministrativo, quindi, “non sussiste un danno grave e irreparabile da prevenire o a cui porre rimedio in via di urgenza, anche in considerazione del breve periodo di vigenza” dell’ordinanza, che scade il 15 gennaio. L’udienza di merito, spiega ancora l’Ansa, è fissata al prossimo 3 febbraio. Un decreto opposto a quello del Tar per la Lombardia, dove Fontana lo scorso 8 gennaio aveva disposto la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole secondarie fino al 25 gennaio. Per il Tar, di contro, “il decreto regionale avrebbe esorbitato dalle proprie competenze violando l’art. 4 del decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 (norma di rango primario), che prevedeva la progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza per gli alunni delle secondarie di secondo grado”.

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