L’articolo 23 del Testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) cambia le disposizioni riguardo alla tassazione per gli artisti e gli atleti sportivi non residenti. Si prende in riferimento il caso di atleti o esibizionisti che organizzano spettacoli, gare oppure tournée costretti a versare le tasse nel luogo in cui avviene la manifestazione.



La Legge coinvolge anche i lavoratori che hanno un contratto con una società estera e che per esempio devono svolgere una gara oppure il loro tournée in Italia. In questo caso il loro compenso sarà tassato anche nel nostro Bel Paese (ma vediamo in quale misura e secondo quali regolamenti dato il Modello OCSE contro le doppie imposizioni fiscali).



Tassazione artisti e sportivi tournée in Italia: quanto devono pagare?

A regolamentare la tassazione per gli artisti e i professionisti sportivi che organizzano gli eventi nel nostro Paese è il TUIR (Dpr 917/1986). La convenzione OCSE (che esenta dalle imposte fiscali) in questo caso non è applicabile, o meglio, essa vale soltanto nei casi in cui il soggiorno in uno Stato si verifichi per almeno 183 giorni.

Per gli eventi internazionali che vengono organizzati in Italia il compenso degli artisti è soggetto a Irpef e i soggetti coinvolti sono: sportivi, artisti di teatro, musicisti, radio, cinema, e televisione. Il commentario mostra un esempio pratico prendendo in esame un cantante in tournée con compenso fisso e il 5% dei proventi arrivati dal botteghino.



I due importi prevedono una tassazione differente: la prima viene suddivisa dai vari Stati in cui si svolge ciascun evento, mentre il secondo importo viene tassato per intero nello Stato in cui si svolge l’evento.

La rivista digitale dell’Agenzia delle Entrate “FiscoOggi” fa sapere:

«Il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dell’artista o dello sportivo e non il complesso dell’attività sportiva o artistica ovunque svolta dal non residente».

«Ne consegue che per i redditi imputabili a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 17 della Convenzione, né sono applicabili le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali».

«Tanto premesso, si ritiene che in presenza di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente e uno sportivo non residente, sia possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara svolte in Italia e quelle svolte all’estero».