Dal 1 agosto fino al 4 settembre saranno sospesi i pagamenti per via del congelamento dei termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e gli importi derivanti dai controlli delle dichiarazioni dei redditi. Il pagamento delle tasse subirà dunque una battuta d’arresto prevista dalla normativa vigente.
Tasse 2023: in cosa consiste la sospensione
Si tratta di una sospensione che riguarderà principalmente pagamenti delle comunicazioni di irregolarità già scontate per effetto della definizione agevolata disposta all’articolo 1 dai commi 153 a 159 della legge 197/22. Queste dichiarazioni sono già soggette a sanzioni ridotte dal 10% al 3%, per gli avvisi bonari non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio quindi dal primo gennaio 2023 oppure recapitati successivamente a questa data.
Le comunicazioni che invece rientrano nel periodo di imposta in corso, vale a dire dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 e poi dal 31 dicembre 2021 il termine di pagamento invece non risultava ancora scaduto al primo gennaio 2023 oltre a quelle riferite a qualsiasi altra annualità in corso di regolare di l’azione rateale, con gli effetti soltanto sugli importi ancora da corrispondere. I controlli automatizzati dunque sono emessi dall’amministrazione finanziaria che procede entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate dunque richiede solitamente i documenti contribuenti e poi procede alle rettifiche emettendo gli atti con sanzioni calmierate in caso di errori.
Tasse 2023: altri casi particolari
Tutti i redditi soggetti a tassazione separata invece sono oggetto dei cosiddetti ricalcoli con i quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di determinare l’imposta sui redditi come il TFR, le pensioni oppure gli stipendi arretrati, per il quale sono state già versate o trattenute delle somme a titolo di acconto. In questo caso non sono dovuti ulteriori documenti.
La sospensione estiva è disciplinata dalla normativa vigente, soprattutto dal comma 17 dell’articolo 7 quater del decreto 193/16: “Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del dlgs 462/97, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/73, e 54-bis del dpr 633/72, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’ articolo 36-ter del citato dpr 600/73 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”.