L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 34 del 20 ottobre 2022 ha spiegato qual è la normativa relativa alla tassazione da applicare sui trust: considerando quindi le imposte dirette, indirette, il monitoraggio fiscale e l’orientamento della giurisprudenza e della Corte di Cassazione.

Trust: come l’Agenzia delle Entrate ha stabilito tassazione e monitoraggio

Il 20 ottobre 2022 con la circolare numero 34, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato qual è la corretta tassazione e quindi le imposte dirette, indirette e il monitoraggio fiscale relativo ai trust. La spiegazione è arrivata al termine della consultazione pubblica con i professionisti e le associazioni di categoria.



Quanto stabilito deriva da una consolidata giurisprudenza di legittimità relativa al decreto fiscale 2020 che ha anche introdotto delle modifiche.

In questo senso vengono considerati gli aspetti come i redditi di capitale e corrisposti a residenti italiani mediante i trust oltre alla presunzione per cui sia i redditi sia il patrimonio costituiscono reddito.



Più precisamente il documento recepisce anche le proposte di modifiche alle integrazioni indicate dai professionisti, mediante la consultazione pubblica del 30 settembre scorso. Tutte queste istruzioni sono inoltre confluiti nel decreto fiscale 2020, che prende origine dal decreto legge 124/2019.

Trust: la differenza tra patrimonio e reddito

In questo modo l’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per coloro che, pur essendo residenti in Italia, provengono da trust stabiliti in giurisdizioni considerate fiscalità privilegiata.

E così viene precisato In che modo vengono tassate le inclusioni tra i redditi di capitale e la presunzione relativa quando non è possibile distinguere tra redditi e patrimonio, in questo caso l’intero ammontare percepito costituisce reddito.



Ma già da questa precisazione comprendiamo che l’Agenzia delle Entrate distingue tra patrimonio e reddito. Infatti il primo è costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale, mentre il secondo consiste in un provento derivante dai redditi reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.

La tassazione per entrambe le voci è differente, ma quando sussiste un ambiguità, l’intero ammontare costituisce reddito per l’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni compiute dal trastee durante la vita del trust sono soggette in posizione autonoma.