Mario Draghi, nel suo intervento al Meeting di Rimini, più che ricette ha cercato di individuare gli ingredienti alla base delle ricette da mettere in campo. Vale la pena ricordare l’inizio della sua lezione: “Questa crisi, la pandemia, tra le tante conseguenze genera incertezza. Forse la prima cosa che viene in mente. Una incertezza che è paralizzante nelle nostre attività, nelle nostre decisioni”.



Questa premessa ci aiuta a introdurre l’argomento di cui parliamo oggi. È stato già trattato nel corso del lockdown allorquando fu annunciato il taglio dell’Irap. Chi ha seguito all’epoca l’evolversi dei fatti ricorderà che all’annuncio del Governo di aver operato la riduzione delle tasse seguì un colpo di mano della burocrazia che tolse contenuto a tale annuncio. In quei giorni convulsi per porre ordine fu necessario un intervento deciso della politica. Il Governo dovette riaffermare la propria volontà tanto che con decisione rivisitò la norma sul taglio dell’Irap affinché l’annuncio acquistasse la forma voluta: annullamento del saldo Irap dovuto per il 2019 e del primo acconto. A tale modifica della norma seguirono più interventi, tanto che fu chiaro sin da subito la portata del beneficio che il legislatore voleva introdurre.



Nello scenario delineato nei giorni corsi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E del 20 agosto 2020. Il compito della circolare è fornire ulteriori chiarimenti per le norme introdotte dal Decreto rilancio. Tale documento dovrebbe, dunque, istruire i funzionari dell’AdE, indicando loro un’interpretazione, che non dovrebbe essere di parte, sulla portata della norma voluta dal legislatore.

Non ci soffermiamo sugli adempimenti dettati dall’esigenza di “trasparenza” introdotti con la circolare ovvero la compilazione del quadro degli aiuti di stato ovvero la sezione XVIII del quadro IS. Non possiamo non sottolineare invece che i chiarimenti rischiano in alcuni casi di essere tardivi. Alcuni di essi, infatti, si sovrappongono a quanto previsto dalle norme da seguire per la compensazione dei crediti nascenti dalle dichiarazioni che hanno spinto, in taluni casi, forse pochi, alla presentazione anticipata della dichiarazione affinché il beneficio della compensazione fosse usufruibile già dalla scadenza del 20 agosto.



L’aspetto che però sconcerta è la poca chiarezza su di un punto fondamentale ovvero su come sarà misurato il saldo 2020. Il Governo è stato chiaro: oltre al saldo 2019 non si versa il primo acconto per il 2020. Da questa disposizione discende che il saldo 2020 sarà determinato come se il primo acconto, da determinarsi nell’unico modo possibile ovvero su base storica, prendendo a riferimento quanto dovuto per il 2019, vedrà detratto il primo acconto, considerandolo come pagato, e il secondo acconto 2020, che andrà invece realmente pagato. Orbene la volontà del legislatore non viene affermata in modo chiaro dall’AdE, che così operando, chiarimenti tardivi circa la compilazione della sezione XVIII del quadro IS e scarsa chiarezza sulla misura del saldo 2020, alimenta l’incertezza messa all’indice dal prof. Draghi.

Fortunatamente al primo degli aspetti si potrà porre rimedio attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, meno fiducia riponiamo su una soluzione del secondo. Ogni applicazione di un’istruzione interna, diversa dalla volontà del legislatore, potrà trovare rimedio solo in sede contenziosa e ciò comporterà problemi alle imprese che si troveranno iscrizioni a ruolo e contenziosi da affrontare solo perché si è persa l’occasione di dare certezza e non alimentare incertezza.

È ora di operare riforme serie del fisco che non possono essere misurate dai sondaggi, ma che potranno essere misurate solo da elezioni di legislatura.