La recente entrata in vigore della Legge di delega fiscale (legge n. 111/2023) fissa dei principi importanti anche in relazione alla normativa fiscale degli Enti di Terzo settore (Ets). In particolare, l’art. 2 stabilisce i principi generali che ispirano la riforma. Per gli Ets si stabilisce che il Governo delegato osserverà il principio di razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. d) n. 3, norma cit.). Nel dettaglio, considerando i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (art. 6, Legge n. 111/2023), la legge delega stabilisce l’espressa previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività; questo in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106.
Nella relazione illustrativa si specifica come la norma sia volta a introdurre un criterio di delega che assolva allo scopo di attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o del c.d. “ramo Ets” nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore. In particolare, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali (come, ad esempio, gli enti religiosi), l’ingresso nel “Terzo settore” potrebbe mutare la qualifica fiscale dell’attività svolta e trasformarla in “non commerciale”, al momento dell’applicazione dei nuovi criteri di cui all’articolo 79 del d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del Terzo settore). In pratica, a fronte di tale mutamento non verrebbe modificata la natura fiscale dell’ente, ma si determinerebbe ai fini dell’Ires e dell’Iva la produzione di effetti fiscali legati alla fuoriuscita dal regime d’impresa dei beni prima dedicati all’attività commerciale. In tal caso, il mutamento della qualificazione fiscale dell’attività potrebbe determinare l’emersione di plusvalenze imponibili e l’assoggettamento dell’operazione a Iva, anche in mancanza di un trasferimento o di una cessione dei beni utilizzati nell’attività.
Per evitare un eccessivo carico fiscale, a suo tempo la disciplina in tema di Onlus aveva previsto la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sui plusvalori latenti dei beni impiegati nelle attività commerciali degli enti trasformati in “non commerciali” in conseguenza della disciplina in questione (art. 9 del d. lgs. n. 460, del 1997). Alla stessa stregua, nel criterio indicato nella Delega si propone l’applicazione di una disposizione volta a mitigare gli effetti connessi alla fuoriuscita dei beni dalla sfera d’impresa e al loro ingresso nella sfera “non commerciale”. In virtù del delineato principio di attenuazione del carico fiscale, il mutamento della natura (non) commerciale non impatta sull’ assetto organizzativo dell’Ente. Si ricorda che, le scelte di governance che l’Ets prepone di darsi in funzione dello scopo dello statuto variano a seconda che la sua natura possa ricadere nella definizione di ente commerciale o non commerciale, ai sensi dell’art. 79, Cts, per le implicazioni che ne derivano ai fini dell’attrazione fiscale a un regime anziché a un altro. Il legislatore sembra voler agevolare l’ingresso degli Ets e anche l’uscita, con un effetto di coordinamento con il Tuir, aspetto innovativo, da accogliere con favore, considerato che il Tuir si fonda su principi quantitativi, mentre la disciplina fiscale del Codice del Terzo settore si basa su principi qualitativi.
Novità importante: c’è tempo dal 16 ottobre fino al 6 novembre per presentare domanda secondo quanto prevede l’Avviso 2/2023 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale disposti dal codice del Terzo settore (art. 72 dlgs 117/2017). Possono presentare domanda organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, anche attraverso reti associative.I progetti devono: prevedere attività in 10 regioni, per un periodo tra 12 e 18 mesi; avere un importo tra 250.000 e 600.000 euro; contare su un cofinanziamento al 50%, nel caso delle Fondazioni.
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