Tutte le associazioni di promozione sociale oppure le organizzazioni di volontariato, che sono dotate di una personalità giuridica e sono iscritte al Runts, dovranno comunicare celermente il possesso del patrimonio minimo e attestarlo attraverso un notaio punto se ciò non dovesse avvenire la pena sarà quella di essere cancellati dal registro.



Terzo settore: i nuovi obblighi di legge per l’iscrizione al RUNTS

A prevedere questa normativa è la circolare 18655 del Ministero del Lavoro del 2 dicembre 2022, che ha come oggetto la “trasmigrazione di un ente già dotato di personalità giuridica, iscrizione al Runts per silenzio assenso”.

Per moltissime associazioni la trasmigrazione in questo registro è avvenuta automaticamente poiché sono trascorsi i termini procedimentali indicati dall’articolo 53 comma 3 del codice del terzo settore e quindi non c’è stata la necessità di un’interlocuzione con l’ufficio competente.



Tuttavia è ragionevole supporre che almeno una parte di questi enti è rimasto inerte in attesa delle richieste della documentazione integrativa da parte degli uffici.

Per poterla presentare è necessario recarsi da un notaio che ne verificherà la sussistenza delle dichiarazioni e delle condizioni per l’iscrizione.

Terzo settore: cosa succede se non si presenta il documento

Si evidenzia comunque che gli uffici del rooms prenderanno il contatto con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche fornendo gli elenchi degli enti scritti per la decorrenza dei termini così da consentire di prendere atto della sospensione. Inoltre l’informazione del possesso dei requisiti potranno essere richiesti agli enti alla scadenza del novantesimo giorno così dall’articolo 48 comma 4.



In mancanza, gli enti saranno cancellati dal Runts e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l’ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i provvedimenti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.

In alternativa, per gli enti che abbiano natura associativa risulta possibile, una volta ricevuta la diffida e verificata l’insussistenza del patrimonio minimo, provvedere con decisione assembleare di mantenere la qualifica di Ets proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall’art. 22, co. 5 del Cts, depositando il relativo verbale al Runts.