Così come nell’agire quotidiano, anche nella produzione legislativa le convinzioni su lavoro, persona e società proprie di chi approva le norme si comprendono bene osservando i dettagli. Nello specifico della regolazione dei rapporti di lavoro, il riferimento è ai contenuti (ancora) meno noti della Legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Senato e trasmessa alla Camera (dove sarà di fatto ratificata, senza modifiche) e nel Decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) convertito con modificazioni dalla recente legge n. 215 del 17 dicembre 2021.



Il ministro del Lavoro Orlando ha inserito nel maxiemendamento governativo alla Legge di bilancio un’articolata proposta in materia di tirocini extracurriculari che prevede che entro 180 giorni dalla approvazione della legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (è loro la competenza in materia) definisca linee-guida di utilizzo che limitino il ricorso all’istituto ai soggetti con «difficoltà di inclusione sociale», enfatizzando «interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto». 



Questo intervento, ancora poco commentato dai media, polarizzati dal dibattito su Covid e green pass, segue di qualche giorno un’ulteriore novità, ancor più relegata al confronto tra gli addetti ai lavori. Il riferimento è all’obbligo di preventiva comunicazione al Ministero competente dell’avvio di attività di lavoro autonomo occasionale. Si tratta di quelle collaborazioni contraddistinte da breve durata (massimo 30 giorni per anno solare per ciascun committente), occasionalità ed episodicità dimostrabili, compenso di lieve entità (5.000 euro complessivi annui per collaboratore), gestite tramite notule con ritenuta di acconto al 20%. Non un vera e propria tipologia contrattuale, ma una modalità agile di gestire piccoli incarichi coerenti con il dettato dell’articolo 2222 del codice civile. Eccetto che per il ricorso nell’ambito delle attività di delivery (per le quali è stata approvata una norma ad hoc), non è chiaro quante siano queste collaborazioni ogni anno, destinate a regolare lavori talmente sporadici da non giustificare il ricorso a contratti in partita Iva. Non essendoci, per definizione, eterodirezione, meno logica sarebbe la stipulazione di contratti di lavoro subordinato, che comunque difficilmente sarebbero utilizzati per importi così modesti.



Nei giorni scorsi il Ministro Orlando ha dichiarato al quotidiano La Stampa: «La ripresa va caratterizzata da un aumento del lavoro stabile. (…). Serve un confronto per superare le forme contrattuali che hanno prodotto elementi di precarietà esasperata. (…). Questa giungla contrattuale ha avuto impatti sociali molto forti, soprattutto per le giovani generazioni». 

Ecco la concezione che ha animato gli interventi in Legge di bilancio e nel decreto fiscale: la convinzione (tutt’altro che nuova) che la «precarietà esasperata» sia figlia di regole del lavoro troppo generose, di un eccesso di possibilità contrattuali che allontanano i datori di lavoro dalla scelta del «lavoro stabile». È quindi da immaginare che il Ministro reputi le imprese più interessate al risparmio dei costi del lavoro piuttosto che all’investimento in competenze, nonostante i continui richiami delle stesse all’assenza di manodopera qualificata e al bisogno di professionalità per cogliere la ripresa economica. 

È la stessa logica che guidò la legge sul lavoro del Ministro Fornero prima (maggiore costo dei contratti a termine, abrogazione del contratto di inserimento, obbligo di indennità per tirocinanti, limitazioni al contratto a progetto) e il Decreto dignità poi (ritorno alla causale per il contratto a termine), seppure senza risultati apprezzabili nelle statistiche dei mesi e anni successivi. In buona sintesi, la convinzione che per contrastare gli abusi si debbano abrogare gli istituti che maggiormente si prestano a un uso distorto, finendo così per punire anche chi ne dispone legittimamente.

La catena di ragionamento si comprende ripercorrendo brevemente la storia dei tirocini extracurriculari e rileggendo la dichiarazione del Ministro. Si tratta di esperienze di primo contatto con il mercato del lavoro che certamente sono sovente forzate per nascondere modalità di collaborazione tipicamente subordinate. Per questo nel 2012 (legge Fornero) si obbligarono le Regioni a prevedere un’indennità (non un compenso) a favore dei tirocinanti, poi fissata in modo assai difforme e irragionevole sul territorio nazionale (400 euro/mese in Lombardia, 800 in Lazio). Tale disposizione ha avuto l’effetto di “sdoganare” l’uso scorretto, poiché gli imprenditori incominciarono ad associare il tirocinio al riconoscimento economico, senza troppo coglierne la natura differente e assimilandolo agli altri scambi lavorativi: prestazione in cambio di soldi. Questo ha ancor più reso il tirocinio un’alternativa economica ai contratti di lavoro. 

A quasi dieci anni da quella norma, il legislatore si (ri)accorge che il problema non è stato superato e, avendo esaurito le soluzioni restrittive, preferisce azzerare tutto piuttosto che riscoprire la funzione originaria di questo dispositivo e punire severamente gli usi illeciti. Ecco quindi che verrà meno una modalità di inserimento formativo e orientativo in impresa, preziosa soprattutto per i più giovani per superare quel fossato che li separa dalla realtà del mercato del lavoro scavatogli intorno da scuola e università. 

Senza un corrispondente investimento sui tirocini curricolari e fintanto che non diventi esperienza diffusa l’apprendistato duale, l’abrogazione del tirocinio extracurriculare finirà per essere un problema maggiore per i giovani in transizione che per le imprese che vogliono disattendere le regole del lavoro, che, semplicemente, escogiteranno qualche altro espediente. Sarà quindi confermata la logica del “vieto quel che può essere usato male”, una peculiarità del nostro diritto del lavoro che c’è da augurarsi non faccia proseliti in altri ambiti dell’economia e della società, poiché potremmo ritrovarci il divieto di vendita di Ferrari, Maserati o Ducati poiché con questi mezzi è possibile infrangere i limiti di velocità del codice della strada…

@EMassagli

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