Tradire è concesso e non rappresenta in alcun modo un addebito di colpa nella separazione, se le “corna” sono state la diretta conseguenza di un periodo prolungato e antecedente d’infelicità a causarlo. L’ha stabilito la Corte di Cassazione attraverso un’ordinanza (11.130/2022) con cui ha negato la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, nonostante ne fosse stata accertata l’infedeltà, perché tale comportamento era conseguente a una crisi nel rapporto.



Lo riporta il quotidiano “Libero”, sottolineando che “l’accertamento dell’anteriorità della crisi coniugale prevale ed è causa di estinzione dell’obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio. Non solo: “La decisione è un corollario di diritto di una constatazione ad contrariis di mero buon senso. Una persona felice del proprio rapporto di coppia non tradisce: un principio da ritenersi applicabile ad entrambi i coniugi”. In corso di causa il referto medico ha attestato “lo stato d’insoddisfazione della donna, sebbene non ancora sfociato in una crisi di coppia. La moglie si rivolse al servizio psicologico in cerca d’aiuto e, per ammissione dello stesso marito, aveva cambiato atteggiamento e abitudini”.



SE SI È INFELICI, SI PUÒ TRADIRE: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Sempre in merito alla sentenza della Cassazione circa la liceità del tradire in un rapporto coniugale se è attestata e pregressa l’infelicità del coniuge, Matteo Mion su “Libero” scrive: “Ora un uso cinico e baro di quanto deciso dalla Suprema Corte potrebbe condurci alla considerazione per cui basta un certificato medico per tradire, ma mi sento di condividere l’ingresso nell’ordinamento del diritto famiglia del precedente secondo cui è l’infelicità di coppia che determina il tradimento e non viceversa”.



Del resto, la Cassazione pone l’accento sulla valenza probatoria da attribuire all’infedeltà di un coniuge perché “grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta… mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”.