Trattamento fiscale cessione d’azienda: cosa cambia?

In primo luogo sul trattamento fiscale della cessione d’azienda si tratta di tassazione indiretta, e dunque la stessa è vista come un’operazione fuori IVA, scontando in modo proporzionale l’imposta di registro applicabile.

Oggi il problema è legato all’applicazione dell’imposta di registro, che potrebbe variare in base al trasferimento dei beni aziendali e alla loro natura.



Con la nuova formulazione si tenta di mettere dei paletti al riguardo, nello specifico da ora in avanti si applicheranno delle aliquote differenti e separate tra loro, tenendo conto dell’oggetto dell’azienda per complessi aziendali o nella sua interezza.

Ciò a patto che si rispetti la congruità della ripartizione, che è anche oggetto di un controllo minuzioso da parte dell’ufficio governativo.



Valorizzazione delle passività

Nessuna modifica per quel che riguarda la valorizzazione delle passività, che conferma il principio che stabilisce l’applicazione delle aliquote in modo differente, diversificando le passività e i beni immobili e mobili su cui si basa il reale valore.

Se durante la cessione d’azienda o dell’unico ramo aziendale non è prevista la ripartizione, allora sarà applicato il criterio contenuto nel comma 1 dell’articolo 23 del Tur.

Esso prevede che il trattamento fiscale relativo all’intero ramo o complesso aziendale, va assoggettato all’imposta di registro, su cui si calcola l’aliquota più alta rispetto a quelle previste per i beni individuali che lo compongono.



L’articolo descritto in questo testo è stato reso pubblico in Gazzetta ufficiale.