Come sappiamo è possibile pagare le irregolarità formali e mettersi in regola con il fisco entro il 31 ottobre di ogni anno. Per poterlo fare è necessario pagare una sanzione di 200 euro: ecco di cosa si tratta.
Tregua fiscale 2023: come funziona la sanatoria
La sanatoria dell’irregolarità formali prevista dalla tregua fiscale 2023, consente di risolvere alcune omissioni o errori inseriti nella dichiarazione dei redditi che potrebbero generare delle violazioni e inadempimenti formali. Per poter regolarizzare la propria posizione con il fisco necessario pagare una sanzione fissa di 200 euro per ogni periodo di imposta. È possibile quindi effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 versando 400 euro oppure in due rate l’anno la prima di 200 euro entro il 31 ottobre 2023, la seconda entro il 31 marzo 2024.
Le irregolarità formali possono essere diverse e andare dalla errata presentazione dei dati del contribuente, omissioni o irregolarità nelle liquidazioni periodiche dell’IVA, omissioni o errori negli elenchi e quindi possono includere numerose presentazioni di dichiarazioni non conformi.
Possono rientrare anche delle omissioni o errori relativi alle attività finanziarie e patrimoniali estere ad esempio l’errata compilazione dei quadri RV che sono destinati a violazioni sostanziali nelle dichiarazioni di Ivie e Ivafe.
Tregua fiscale 2023: la normativa che soggiace alla sanatoria degli errori formali
La legge di bilancio 2023 ha inserito alcune disposizioni per poter sanare gli errori formali i dettagli sono contenuti nel provvedimento numero 27.629 del 30 gennaio 2023. Tuttavia la normativa prende origine dai commi che vanno da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.
L’Agenzia delle Entrate quindi ha il compito di definire le modalità di attuazione e le indicazioni per una lettura della norma.
Sono esclusi dalla sanatoria gli errori formali e le violazioni che riguardano i seguenti casi:
- Le norme tributarie che concernono gli ambiti in positivi diversi da quelli indicati nella norma,
- gli oggetti di rapporto esaurito, quindi il procedimento conclusi in modo definitivo al primo gennaio 2023.
- Gli oggetti di rapporto pendente al primo gennaio 2023 ma con pronuncia giurisdizionale definitiva oppure con altre forme di definizione agevolata precedente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Sono altresì esclusi gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito di una collaborazione volontaria per quanto concerne le attività finanziarie e patrimoniali costituito detenute fuori dal territorio dello Stato.
Secondo la norma infatti: “non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione la violazione punita, in ragione del comportamento antigiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenute in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o pressati con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare di tali componenti negativi in deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi”.