Il 4 settembre il Fisco pone termine alla tregua fiscale estiva che è iniziata l’1° agosto. Al rientro delle ferie l’Agenzia delle Entrate riprenderà la sua normale operatività e riprenderà con essa l’invio delle lettere di compliance e gli avvisi inviati bonariamente.

Normalmente la tregua estiva inizia l’1° agosto e termina il 4 settembre, anche se quest’anno alcune agenzie fiscali locali l’avrebbero infranta. Tuttavia tra un paio di settimane riprenderanno i soliti controlli fiscali con tanto di comunicazioni sulla posizione di irregolarità.



Stop alla tregua fiscale estiva: le comunicazioni ammesse

La tregua fiscale estiva termina nel giro di poche settimane (il 4 settembre). Come da articolo 10 del decreto legislativo 1/2024 la ripresa operativa implica l’invio in tutto l’anno (salvo agosto e dicembre) di quattro tipologie di atti da rispettare:



Le comunicazioni in riferimento al risultato dei controlli automatizzati (in base alle imposte sui redditi e IVA), gli avvisi per la liquidazione delle tasse, gli inviti ad adempiere tornando nel regime regolare e gli esiti derivanti dai controlli formali.

Fanno eccezione gli atti urgenti (ad esempio se la natura dell’atto è per un reato penale) che invece devono essere trasmessi in qualunque momento (senza far eccezione del periodo) ponendo una sospensione diretta alla “tregua fiscale”.

Durante il periodo di giugno e luglio – già colmo per gli studi professionisti del settore – il Fisco ha provveduto ad un invio telematico massivo per sbarazzarsi degli atti formali e informali così da accelerare i tempi di riscossione prima che iniziasse la tregua fiscale estiva.



La ripresa al 4 settembre

Di seguito ecco in cosa consiste la ripresa dal 4 settembre in poi per i contribuenti che risultano inadempienti:

Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’ articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.